La persona offesa dal reato: accorgimenti ed adempimenti per la redazione di atti di polizia giudiziaria

Approfondimento di Massimo Ancillotti

Massimo Ancillotti 31 Ottobre 2025
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Molte volte, nel corso dello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, possiamo venire a contatto con soggetti processuali particolari, cui il codice di rito dedica attenzioni specifiche, prevedendo adempimenti operativi singolari posti a carico, anche, degli organi di polizia giudiziaria.

Fra queste, genericamente, merita attenzioni la figura della persona offesa dal reato.

Il codice di procedura penale, all’interno del libro I Soggetti, dedica l’intero titolo VI alla descrizione dei diritti e alle prerogative della persona offesa dal reato.

I primi interventi normativi a tutela della persona offesa in generale sono già rinvenibili nella legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante recepimento della convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e, poco dopo, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, in tema di contrasto alla violenza di genere.

Ma l’intervento normativo antecedente la riforma “Cartabia” di maggiore importanza è rappresentato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 con cui, in attuazione della direttiva comunitaria 2012/29/UE, erano state inserite per la prima volta nel codice di procedura penale una serie di disposizioni innovative finalizzate ad apprestare un più efficace sistema di regole per la tutela, assistenza, protezione e riconoscimento di diritti in favore delle vittime da reato. Fra queste, fra le altre cose, la nozione di soggetto in condizione di particolare vulnerabilità, di cui all’articolo 90-quater c.p.p. che necessita di chiarimenti, nonché altre correlate disposizioni relative alla tecnica di assunzione di informazioni da soggetti che si presume versino in tale situazione di debolezza.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante la Riforma del processo penale, ha introdotto poi importanti correttivi alla figura del soggetto processuale persona offesa dal reato, modificando gli articoli 90 – relativo alla elencazione dei diritti e alle facoltà spettanti alla persona offesa dal reato, prima già integrato dal dlgs. 212/2015 – 90-bis – recante l’insieme delle informazioni che devono essere rilasciate al soggetto qualificato come persona offesa dal reato – ed inserendo il nuovo articolo 90-bis.1 c.p.p. relativo al diritto della persona offesa del reato, definita vittima del reato ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di essere informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

§. 1 Le definizioni

Come premessa pare opportuno chiarirci le idee sulle nozioni di vittima del reato, persona offesa e danneggiato dal reato che spesso, soprattutto alle nostre latitudini operative, vengono utilizzate impropriamente come sinonimi e spesso non identificano figure processuali in presenza delle quali devono essere osservati adempimenti specifici.

L’articolo 42, comma 1 lettera b) del d.lgs. 150/2022, attuativo della legge delega 134/2021 definisce vittima del reato, la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

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