LE NUOVE REGOLE (Circ. del Ministero dell’interno 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9)
-L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell’atto civilistico, provvede all’emissione e contestuale rilascio di una nuova carta di circolazione.
-Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche) l’ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di circolazione.
-La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda quell’insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che pone in capo all’avente causa l’onere di comunicare il mutamento giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell’archivio di cui agli artt. 225 c. 1 lett. b) e 226 c. 5, non avendo valenza di registrazione e pubblicità…
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