È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 luglio 2025, recante: “Caratteristiche e modalità d’installazione del dispositivo alcolock“.
Il provvedimento, in vigore dal 26 luglio 2025, disciplina gli aspetti tecnici e operativi del nuovo sistema di controllo pensato per contrastare la guida in stato di ebbrezza.
Per quanto riguarda il Codice della Strada, l’articolo 186 è stato interessato unicamente dall’aggiunta dei commi 9-ter e 9-quater, che si coordinano con l’inserimento nell’articolo 125 dei commi 3-ter e 3-quater.
In sostanza, chi subirà la condanna per guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l, ovvero con alcolemia superiore a 1,5 g/l, a seguito di esame di revisione della patente in Commissione medica locale otterrà un duplicato del documento con l’annotazione dei codici unionali 68 e 69 che individuano, rispettivamente, il divieto di guidare in presenza di alcol nel sangue (alcol zero) e l’obbligo di installare sul veicolo un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore se il conducente ha una alcolemia superiore a 0 g/l (alcolock); la durata dell’efficacia dei codici è fissata nei termini minimi rispettivamente di 2 anni in caso di ebbrezza media e di 3 anni se si tratta di condanna per ebbrezza grave, salvo maggiore durata stabilita dalla Commissione medica locale.
Va subito evidenziato che dovrà essere adottato uno specifico decreto ministeriale per disciplinare le caratteristiche e le modalità di installazione dell’alcolock, per cui tale aspetto sarà approfondito in futuro, non essendo al momento possibile contestare l’omessa installazione del dispositivo, né, di conseguenza, la sua alterazione o inefficienza, né si potranno determinare le aggravanti di cui si dirà in seguito se si tratta di quelle legate al dispositivo.
Tuttavia, ove si riscontri la presenza di entrambi i codici sulla patente, il sistema sanzionatorio delineato dalle modifiche degli articoli 125 e 186 può comunque trovare parziale applicazione relativamente alla prescrizione alcol zero evidenziata dal codice 68, ma, si ripete, solo ove questo sia accompagnato dal codice 69. Nel caso sia presente il solo codice 68 non trova applicazione l’incremento delle sanzioni previste dall’articolo 186, comma 9-quater, in quanto tale conseguenza è prevista solo ove ricorrano le condizioni del precedente comma 9-ter, cioè l’inserimento di entrami i codici a seguito di condanna per i reati previsti dall’articolo 186, comma 2, lettere b) e c).
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Alcolock: pubblicato il decreto con le modalità di installazione
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
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