Casi Risolti: divieti di sosta temporanei e regola delle 48 ore: cosa dice il Codice della Strada

Come comportarsi con i veicoli già parcheggiati al momento dell’apposizione della segnaletica

24 Ottobre 2025
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In caso di divieti di sosta temporanei disposti con ordinanza comunale, gli operatori della polizia locale si trovano spesso di fronte a un dubbio operativo: come gestire i veicoli già parcheggiati al momento dell’apposizione della segnaletica?
La regola delle 48 ore, stabilita dal Codice della Strada, chiarisce che le sanzioni e le rimozioni sono legittime solo dopo il decorso di tale periodo dall’installazione dei cartelli. Trascorso questo termine, l’onere ricade sul proprietario del veicolo, anche se la sosta era iniziata prima dell’apposizione della segnaletica.

Indice

Il caso


Nel corso delle attività di controllo del territorio, non è raro che la Polizia locale riscontri veicoli in sosta su tratti di strada successivamente interessati da un divieto temporaneo di fermata o sosta.
Queste situazioni emergono, ad esempio, in occasione di lavori stradali, eventi pubblici o interventi di emergenza decisi dal Comune tramite ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.
Il problema pratico nasce quando la segnaletica viene installata dopo che alcuni veicoli si trovano già in sosta: è possibile sanzionare o rimuovere quei veicoli? Oppure l’amministrazione deve farsi carico delle spese di rimozione?
Per rispondere, occorre considerare la tempistica di validità del provvedimento e il principio della “conoscibilità effettiva” del divieto da parte dell’utente della strada.

La soluzione operativa


La segnaletica temporanea deve essere apposta almeno 48 ore prima del momento in cui si vuole che la prescrizione abbia effetto e per questo si possono applicare le sanzioni solo dopo il decorso di tale lasso temporale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7, comma 1, lett. a) e dell’articolo 6, comma 4, lett. f) (1). Una volta che l’amministrazione ha seguito questa regola i veicoli che si trovano in sosta decorse almeno 48 ore dall’apposizione della segnaletica temporanea e iniziato il periodo di divieto, possono essere sanzionati e rimossi senza che possa avere alcun rilievo il fatto che si trovassero nel medesimo luogo prima dell’apposizione della segnaletica. 

Questo principio si traduce nell’obbligo per il conducente e/o il proprietario di verificare sempre se è stata collocata segnaletica di divieto dopo l’inizio della sosta, nella consapevolezza che potrebbero verificarsi circostanze contingenti che necessitano di un provvedimento di divieto di sosta e che per queste vale la regola delle 48 ore.

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(1)  …. vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

Normativa di riferimento aggiornata

Art. 6, comma 4, lett. f) Codice della Strada
“L’autorità competente può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strada per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.”
Art. 7, comma 1, lett. a) Codice della Strada
“I Comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta dei veicoli per esigenze di carattere tecnico o di pubblico interesse.”
Art. 159 Codice della Strada
Prevede che le spese per la rimozione e la custodia dei veicoli siano a carico del proprietario o del conducente, salvo che il provvedimento di divieto risulti illegittimo o irregolare nella sua applicazione.

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