Risposta:
Rifacendosi a una precedente risposta Anci-Sardegna e alla nota del Ministero dell’interno, n.300/A/34040/101/20/21/4 del 12.7.2001, la procedura per la vendita o distruzione dei veicoli dissequestrati, fermati (salvo siano stati affidati al custode acquirente, caso in cui si applicano le specifiche procedure di alienazione previste dall’articolo 214-bis) o rimossi a seguito dell’applicazione di sanzioni previste dal C.d.S., che non sono stati ritirati dai proprietari, è disciplinata dal DPR n.189/01.
L’’art.4 della norma regolamentare stabilisce le procedure per l’alienazione, da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria, dei veicoli non ritirati dai proprietari entro tre mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro; tale termine temporale interagisce con le disposizioni e le procedure previste dall’art.16 del DPR n.571/82 e dall’’art. 215 C.d.S., i cui termini devono quindi intendersi superati. Invariata rimane la destinazione del ricavato dell’alienazione che il primo luogo serve a soddisfare le spese di trasporto e di custodia, ovvero la sanzione pecuniaria, ed il residuo viene restituito all’’avente diritto.
Il Ministero dell’’interno con la nota n.300/A/34040/101/20/21/4 del 12.7.2001 ha fornito indirizzi operativi per l’applicazione del DPR n.189/01, stabilendo che:
– l’organo di polizia che ha applicato la sanzione accessoria del fermo amministrativo o della rimozione, notifica al proprietario l’intimazione a ritirare il veicolo; analogamente procede quando è applicata la sanzione accessoria del sequestro, al momento del dissequestro;
– trascorsi tre mesi dalla notifica dell’intimazione dell’’obbligo del ritiro, l’organo di polizia trasmette alla competente filiale dell’Agenzia del Demanio la seguente documentazione:
1) scheda informativa delle caratteristiche e dello stato del veicolo;
2) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della sanzione accessoria, con la prova dell’avvenuta notificazione;
3) copia dell’’ordinanza di dissequestro (se del caso) con la prova dell’avvenuta notificazione;
4) copia del verbale di affidamento in custodia del veicolo;
5) copia dell’intimazione a ritirare il veicolo, con la prova dell’avvenuta notificazione;
6) documenti di circolazione del veicolo;
7) le targhe del veicolo (previo accordo con il competente ufficio periferico dell’Agenzia del Demanio — rif. Ministero dell’’interno nota n.300/A/55767/101/20/21/4 del 04.11.2002);
– le spese di custodia del veicolo sono poste a carico del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e sono anticipate dall’’Amministrazione dalla quale dipende l’’organo accertatore fino al momento dell’avvio della procedura di alienazione, dopodiché graveranno sull’’Amministrazione Finanziaria.
Le spese che l’ente proprietario della strada deve sostenere per la rimozione, la custodia, la rottamazione e la demolizione dei veicoli abbandonati, da chiunque rinvenuti, possono essere poste a carico del proprietario, quando identificato, con le procedure previste per la riscossione coatta. Per quanto riguarda le modalità di recupero di dette spese, questo potrà avvenire tramite il ruolo, nelle forme applicate per la riscossione delle sanzioni e per le quali si ritiene di non dover fornire ulteriori indicazioni, atteso che tale strumento è ordinariamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni. Il pagamento potrà essere richiesto inoltre, tramite ingiunzione fiscale con la procedura indicata del R.D. 14.04.1910 n. 639.
L’ingiunzione fiscale è un istituto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e da sempre utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per casi specifici di recupero crediti, in particolare conseguenti a spese sostenute dalla stessa in esecuzione di obblighi di fare o non fare determinatisi in capo ad un soggetto, come appunto potrebbe essere per il caso proposto. Oggi, tale istituto tende ad essere utilizzato dalla pubblica amministrazione anche per crediti di tipo extra tributario (rientrano a pieno le sanzioni amministrative e le spese di procedura connesse), in alternativa al ruolo affidato ai concessionari. Istituto di semplice applicazione, oltre che nel dettato del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, trova completamento procedurale in combinato disposto con il D.P.R. 602/73, nell’art. 229 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 e infine nelle norme del codice di procedura civile attinenti l’esecuzione forzata. Per seguire la strada del ruolo pare invece doversi far risalire l’obbligazione alle spese di procedimento che seguono il verbale e in tal senso pare percorribile.
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