Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo

Riepilogo delle principali sanzioni previste per la circolazione di veicoli già sottoposti a misure restrittive come sequestro o fermo amministrativo

17 Settembre 2025
Modifica zoom
100%

Pubblichiamo alcune violazioni conseguenti alla circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Circolazione con veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

Commi: Articolo 214, comma 8

Punti: 0
Sanzione: PMR non consentito (9)
Sanzione entro 5 giorni:
non consentito (9)

da € 1.984,00 a € 7.937,00

Sanzioni accessorie

Confisca del veicolo (11)
Revoca della patente (11)

Annotazioni sul verbale
Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all’articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (11).

Note

(7) Descrizione. Nel verbale di contestazione aggiungere: Si dà, infatti, atto che predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. … del … ed affidato in custodia a … con luogo di custodia in … e che alla data dell’accertamento il periodo di fermo non era ancora terminato.
(8) Contenuti. La violazione, dopo la sostituzione dell’articolo 214, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di sequestro, sia nell’ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Pertanto in questi casi la sanzione non si applica al conducente diverso dal custode, salvo non ipotizzare a suo carico un concorso di violazioni ovvero la commissione di altri illeciti non previsti dal codice della strada ove si accertasse che circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del custode (furto aggravato od altro).
(9) Pagamento in misura ridotta. Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell’entità della sanzione da irrogare.
(10) Fermo accessorio a sanzioni penali. La sanzione si applica anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell’art. 224-ter codice della strada in esecuzione della sanzione accessoria del fermo in conseguenza di ipotesi di reato.
(11) Sanzioni accessorie. Per l’applicazione della sanzione accessoria della confisca si seguono le disposizioni dell’articolo 213. Si procede all’apprendimento del veicolo ed al suo affidamento in custodia al conducente, ovvero all’obbligato in solido se presente. In relazione alla sanzione accessoria della revoca, trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l’esecuzione, l’articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1). L’agente pertanto, ai sensi dell’articolo 219, comma 2, non ritira il documento e il comando di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione.
Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell’articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973

Commi: Articolo 214, comma 8

Punti: 0
Sanzione: € 1.984,00 (19)
Sanzione entro 5 giorni:
€ 1.388,80

da € 1.984,00 a € 7.937,00

Sanzioni accessorie

(18)


Note
(12) Descrizione. Nel verbale di contestazione aggiungere: Il provvedimento risulta emanato in data … su richiesta di … (speci­ficare se Equitalia spa oppure altra società partecipata ovvero altro soggetto comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997 ovvero direttamente dal comune di …) e notificato il 
(13) Contenuto e disciplina del fermo fiscale. Uno degli strumenti di maggiore efficacia utilizzati dai soggetti abilitati allo svolgimento di attività di riscossione per impedire la dispersione dei beni del debitore esecutato è senz’altro rappresen­tato dal fermo amministrativo fiscale del veicolo, introdotto nell’ordinamento giuridico dal d.l. n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997 che aggiunse l’art. 91-bis al d.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Attualmente la disciplina legislativa del fermo fiscale è regolata dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che stabilisce quanto segue: 1. decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (la norma non si applica, pertanto, a ciclomotori o velocipedi o veicoli a trazione animale in quanto non iscritti al PRA); 2. il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede; 3. chiunque circola con veicoli, autoscafi od aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del c.d.s. 
(14) Presupposto del fermo fiscale. Il presupposto indispensabile per l’esecuzione del fermo è che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al debitore e che non siano, nel frattempo, inter­venute procedure di rateazione o sospensione della procedura espropriativa disposte dall’ente creditore. A questo punto il concessionario, a prescindere e/o contestualmente all’attivazione di altri atti tipici della esecuzione, può disporre il fer­mo fiscale di tutti i veicoli di cui il debitore risulti intestatario secondo i dati contenuti nei pubblici registri automobilistici, senza che ci debba essere alcuna particolare corrispondenza tra il veicolo sottoposto a fermo e quello con cui sia stata, se del caso, commessa la violazione che ha originato la procedura esecutiva. Il soggetto procedente, quindi, provvede ad adottare il fermo che si sostanzia in un provvedimento formale che è comunicato alla direzione regionale dell’entrata ed alla regione di residenza. Il fermo fiscale si esegue, in concreto, mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, ossia presso il PRA che provvede ad annotarlo in via telematica consentendo così di verificare l’esistenza del vincolo. 
(15) Comunicazione di preavviso. Prima però di formalizzare il procedimento il concessionario, secondo precise indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate con nota 9 aprile 2003, n. 57413, deve inviare al contribuente interessato un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. 
(16) Effetti del fermo. L’effetto principale del fermo è che dalla data della sua iscrizione nel pubblico registro sono inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, salvo che esso sia stato alienato in data certa anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente. In termini più concreti l’iscrizione del fermo impedisce al soggetto interessato di compiere atti di disposizione del veicolo opponibili al concessionario che potrà sempre e comunque legittimamente ricercare il bene fermato ed attivare su di esso le prescritte azioni esecutive, ancorché lo stesso sia stato trasferito ad altri. Inoltre dal momento della comunicazione dell’eseguita iscrizione del fermo fiscale al soggetto interessato è fatto assoluto divieto di circolare con il veicolo stesso pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 214, comma 8, del c.d.s. sopra rubricata.
(17) Competenza. Per completezza si segnala che ai sensi dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, con­vertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 – modificativo dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – la competenza a conoscere di ricorsi avverso il provvedimento di fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 è stata affidata alle Commissioni tributarie. Con successiva sentenza del 2008 la Corte di Cassazione ha precisato che la competenza del giudice tributario sussiste solo se il credito originario ha natura tributaria. In caso invece di credito di natura diversa (ad es.: sanzioni amministrative) la competenza resta del giudice ordinario. 
(18) Sanzione accessoria. Con circolare del 25 gennaio 2008 prot. M/6326150-21 il Ministero dell’interno, sentito il confor­me parere dell’Avvocatura dello Stato, ha stabilito che in questa ipotesi gli organi di polizia stradale debbono elevare il verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione all’agente della riscossione che ha disposto il fermo fiscale, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In questo caso è sempre disposta la custodia coattiva in de­posito autorizzato. Con la nuova versione dell’articolo 214, comma 8, è ora prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente. Il Ministero dell’interno, rivedendo la propria posizione, ha pubblicato la circolare 22 novembre 2022, prot. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 con la quale ha altresì concluso che non si applica la revoca della patente di guida. 
(19) Pagamento in misura ridotta e scontata. Si ritiene che, nonostante sia prevista la confisca del veicolo sia ancora con­sentito il pagamento in misura ridotta atteso che la violazione è contenuta in un testo di legge diverso dal codice della strada ed il richiamo all’articolo 214, comma 8, è solo quoad poenam e che secondo le precedenti disposizioni ministeriali in questo caso la confisca non trova applicazione. 
(20) Applicabilità della sanzione. Il Ministero dell’interno, rivedendo la propria posizione, ha pubblicato la circolare 22 novembre 2022, prot. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 ritenendo corretta l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria. Di fatto non trova applicazione la confisca e, quindi, non si procederà al sequestro del veicolo e nel contempo risulterà così ammesso il pagamento in misura ridotta. Il Ministero ha altresì concluso che non si applica nemmeno la revoca della patente di guida. Inoltre, la Corte di Cassazione sez. IV civile, con ordinanza n. 16787 del 24 maggio 2022, ha confermato che “La disposi­zione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall’autonoma fattispecie illecita disciplinata dall’art. 214, comma ottavo, c.d.s., cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4, citata dal ricorrente. La finalità della disposizione è volta a sanzionare il fatto della circolazione con un mezzo sottoposto al vincolo, anche quando il conducente non ne sia nominato custode, allo scopo di presidiare le finalità cui è preposto il fermo, che, com’è noto, è atto di una procedura puramente afflittiva e coercitiva, essendo diretta a provocare il pagamento da parte del debitore (Cass. s.u. 15354/2015)”. 
(21) Elemento soggettivo e onere della prova. Il problema può porsi nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi persona di­versa dal proprietario, tenuto anche conto che per il fermo c.d. fiscale non sono previsti sigilli o altri elementi che ren­dano evidente a chiunque l’applicazione della misura posta a garanzia del credito. Tuttavia, secondo i principi generali che regolano l’applicazione delle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza ha concluso che sussiste una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito del tutto incolpevolmente. Pertanto, in assenza di elementi positivi evidenti, idonei a escludere qualsiasi profilo di colpevolezza del conducente, non esiste alcun automatismo che escluda la responsabilità del conducente diverso dall’intestatario del veicolo.
Resta aggiornato con le notizie di Polizialocale.com

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento