In tema di sanzioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa. Fattispecie relativa al non corretto funzionamento del cronotachigrafo – Corte di Cassazione, 10/3/2014.
Leggi anche
PL Channel: Il pacchetto sicurezza – Le disposizioni di interesse per la Polizia Locale
Nuovo webinar: giovedì 10 luglio 2025, ore 10:00 – 12:00
30/06/25
Decreto Sicurezza: la relazione della Corte di Cassazione
Relazione dell’ufficio del massimario e del ruolo 23 giugno 2025, n. 33
27/06/25
Porto d’armi e patteggiamento: la riforma Cartabia esclude l’automatismo del diniego
TAR Sicilia Catania 3 giugno 2025, n. 1736
24/06/25
Sicurezza a bordo nel Trasporto Pubblico Locale
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
Giuseppe Carmagnini
23/06/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento