Vediamo brevemente l’iter, tormentato di questo divieto:
il divieto di fumare nei luoghi pubblici viene introdotto 10 anni fa con la L. 3/2003.
L’art. 51 stabiliva, infatti il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico. Questo divieto è ancora in vigore, ma è stato integrato, nel giugno 2013, dal DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196) col medesimo divieto previsto anche per le sigarette elettroniche.
Da quella data, quindi, niente sigarette elettroniche nei luoghi pubblici.
Ora è intervenuto il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12/09/2013, n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264) che ha cancellato il divieto recentemente introdotto.
La situazione attuale, quindi, è la seguente:
divieto di fumare nei luoghi pubblici, ma non di utilizzare le sigarette elettroniche;
divieto di fumare e di utilizzare le sigarette elettroniche, nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
Le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni ovvero la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 €; la misura della sanzione e’ raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
I proventi vanno allo Stato; l’Autorità cui presentare rapporto e scritti difensivi è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la cui sedi regionali si trovano nel sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.aams.gov.it/site.php?id=2522
di Fallini Luciano (PM Modena)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento