La nullità derivante dall’omesso avviso all’interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all’art. 354 cpp della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell’art. 182 comma 2 cpp, se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell’atto o comunque prima della sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. IV, 26//2/2013, n. 9173
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