Il caso di specie configura, al contrario, una situazione non affatto imprevedibile ed anzi sostanzialmente ricorrente (precisamente con cadenza annuale, coincidente con i periodici ritmi secolari della “transumanza”), che, per quanto sopra detto, non può essere regolata con lo strumento “extra ordinem” e atipico utilizzato.
Peraltro, la evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione “contingibile”, ossia meramente temporanea (e limitata al tempo necessario ad impedire i preventivati eventi pregiudizievoli), ed invero l’ordinanza impugnata, che dispone il “divieto di pascolo e la sosta di greggi”, senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile (cfr., Cons. Stato n. 3490/2012), e come tale non sussumibile nella fattispecie normativa considerata.
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