Il Tribunale e la Corte di Appello assolvono il conducente della vettura sul rilievo della assenza di profili di responsabilità colposa: il limite di velocità è stato rispettato, e il brutto incidente viene qualificato come un fatto del tutto imprevedibile.
Il giudizio di prevedibilità dell’evento non può essere ipotetico ma deve necessariamente ancorarsi agli elementi che hanno caratterizzato il caso concreto oggetto di giudizio (orario dell’incidente, condizioni di illuminazione della strada, ecc…). Non è corretto, pertanto, un giudizio di imprevedibilità del sinistro fondato soltanto sul rilievo che il conducente di un’autovettura responsabile dell’investimento di un pedone abbia osservato il limite di velocità imposto in un determinato tratto di strada.
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