Volontari per la sicurezza: formazione

Il Servizio Affari Istituzionali e locali, Polizia Locale e Sicurezza risponde alla domanda posta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale sulla sussistenza o meno degli obblighi formativi in capo al Comune presso cui i ‘volontari per la sicurezza’

27 Settembre 2016
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Il Servizio Affari Istituzionali e locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema delle Autonomie Locali, della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale chiede se, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sussistano degli obblighi formativi in capo al Comune presso cui i ‘volontari per la sicurezza’, iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. 9/2009, prestano il loro servizio.

La normativa regionale di riferimento relativa ai ‘volontari per la sicurezza’ la si rinviene all’art. 5 della L.R. 9/2009 e nel relativo regolamento di attuazione n. 03/Pres. del 12.01.2010.

La natura giuridica dell’attività prestata dai ‘volontari per la sicurezza’, così come descritta all’art. 8 del D.P.Reg. n. 03/Pres. del 12 gennaio 2010, può essere ricondotta, in genere, alle attività di volontariato di cui alla legge quadro n. 266/1991.

L’art. 3 del testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina il campo di applicazione del decreto.

Il comma 12 bis prevede che ‘nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 [… ] si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto’, equiparando così i volontari in questione ai lavoratori autonomi.

L’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi e le facoltà, in materia di sicurezza, sussistenti in capo ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ex art. 2222 c.c.. Al comma 2 lett. b) si prevede la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo la previsione di cui al successivo art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 12 bis, dell’art. 3, del D.lgs. 81/2008, continuano precisando: ‘Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione’.

Essendo il Comune di Udine un’organizzazione dotata di un ‘datore di lavoro’, così come definito all’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, pare ragionevole ritenere che i volontari della sicurezza vadano informati sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui vanno ad operare, oltre che sulle misure di prevenzione ed emergenza connesse alla loro attività. Tale informativa, ai sensi dell’art. 3 comma 12 bis terzo periodo del D.Lgs.81/2008, si concreta in un obbligo in capo al datore medesimo, che è altresì tenuto a quanto previsto all’ultimo periodo dello stesso comma 12 bis, relativo all’eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenze.

Quanto al fatto che l’allegato B, ‘Formazione’, del D. P.Reg. n. 03/Pres del 12 gennaio 2010, non faccia cenno alla formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ciò deriva dal fatto che la Regione non ha alcuna competenza al riguardo, e non avrebbe alcun titolo nel prevedere o disciplinare un obbligo regolato esclusivamente da disposizioni statali.