Si rende noto che il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale – ha emanato la circolare del 22 novembre 2022 con la quale ha fornito precise indicazioni in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE, copia certificata conforme della licenza comunitaria di cui al Regolamento 1072/2009. La sentenza della Corte di Cassazione argomenta l’applicazione della sanzione di cui all’art.46 della Legge 298/74 (trasporto senza licenza), nella fattispecie in cui l’autista
non esibisca copia conforme della licenza comunitaria all’organo di controllo. Pertanto la sanzione in esame trova applicazione non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali ma in quanto non presente a bordo del veicolo il titolo autorizzativo. La sentenza in questione afferma che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata, qualora ovviamente l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria, come espressamente richiesto dal Regolamento 1072 sopra citato. Tale interpretazione deriva dal fatto che l’art.46 citato, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo, nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiama sempre e comunque di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale. Si fa presente che non risulta del tutto chiaro se che tale obbligo sussista anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale ma con l’eventuale scarico dell’unità di carico, del rimorchio o del semirimorchio sul territorio italiano, in quanto se è vero che la tratta nazionale fa parte di un trasporto internazionale alquanto vero risulta il fatto che la consegna del “carico” in continuazione CMR avverrebbe in territorio nazionale. Pertanto, si rimane in attesa di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’interno che chiariscano se anche per la fattispecie sopra esposta debba essere o non sanzionata con la contestazione del richiamato art.46 la mancanza a bordo veicolo della copia certificata della licenza comunitaria.
PER APPROFONDIRE
Circolare Ministero dell’interno 22/11/2022 – Applicazione dell’art. 46 della legge n. 298/74 per la mancanza momentanea a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria
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