Poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Obbligo di prudenza del conducente – pericolo determinato dalla condotta altrui – fiducia, mal riposta, nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore – costituisce condotta negligente. Cassazione 22/11/2012, sez. IV, n. 45758
Leggi anche
Autovelox approvati e tenuta dell’accertamento nel giudizio di appello
Commento alla sentenza del Tribunale di Bologna 5 febbraio 2026, n. 1201
giuseppe carmagnini
31/03/26
PL Channel: Ricorsi e opposizioni nel Codice della strada tra forma e sostanza
Nuovo webinar -Giovedì 9 aprile 2026 – Ore 11.00 – 12.00
31/03/26
Velox: la prova della verifica di taratura deve essere fornita con la produzione delle certificazioni
Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 6 dicembre 2025, n. 31876
giuseppe carmagnini
27/03/26
La responsabilità solidale per le locazioni e la sublocazione
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. VI 22 luglio 2024, n. 20129
giuseppe carmagnini
26/03/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento