Casi Risolti: mancata comunicazione di ospitalità a cittadini extracomunitari: chi risponde?

Obblighi di comunicazione ex art. 7 T.U. immigrazione

Massimo Ancillotti 16 Settembre 2025
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Indice

Il caso

Nel corso di un controllo sono state elevate cinque sanzioni amministrative a carico della società proprietaria di un immobile, per la mancata comunicazione – entro le 48 ore previste – dell’ospitalità di cinque cittadini extracomunitari, come stabilito dall’art. 7 del D.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione).

La legale rappresentante della società ha impugnato i verbali davanti al Prefetto, sostenendo che la responsabilità non potesse ricadere sul proprietario dell’immobile in quanto, sulla base di una scrittura privata di promessa di vendita, la piena disponibilità del bene era già stata trasferita al promissario acquirente. Tale contratto, registrato all’Agenzia delle Entrate, prevedeva espressamente il godimento esclusivo del bene in capo al promissario acquirente, con divieto di sublocazione o concessione a terzi.

La soluzione operativa

L’articolo 7 del d.lgs. 286/1998 dispone che chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La inosservanza di tale prescrizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro,  per ogni soggetto per cui non si è provveduto a comunicazione.

La norma non impone l’obbligo di cui sopra al solo proprietario, ma ricomprende nel proprio ambito di operatività il comportamento di chiunque a qualsiasi titolo non abbia provveduto all’adempimento richiesto.

In questo senso, quindi, ben si potrebbe ipotizzare la violazione a carico del promittente l’acquisto che al momento del fatto aveva la piena disponibilità dell’immobile e ha provveduto a cederne il godimento a soggetti stranieri senza provvedere alla comunicazione di cui sopra.

È opinione di chi scrive che – salvo qualche dettaglio di diverso contenuto non noto al momento – sia difficile costruire in capo al proprietario promittente la vendita responsabilità di sorta ed ipotizzare a suo carico un eventuale concorso nelle violazioni. E’ vero che fino alla data di stipula dell’atto notarile il proprietario è comunque in qualche modo responsabile di ciò che avviene nella sua proprietà, ma, nel caso di specie, soprattutto in relazione a violazioni che presuppongono un controllo diretto e stabile con il bene immobile, la presenza di un documento recante la precisa indicazione del passaggio della disponibilità del bene oltre ad un espresso divieto di sublocazione conduca – in assenza di altri elementi oggettivi di contrario contenuto – a ritenere il proprietario estraneo alla violazione di che trattasi.

Potrebbe sussistere a suo carico – ove vi siano gli altri presupposti oggettivi – la violazione per la mancata comunicazione della cessione dell’immobile realizzata con la promessa di vendita realizzata.

Resta infine certo che, ove il prefetto ritenga di non emettere ordinanza-ingiunzione per  la violazione di cui si discute a carico del proprietario, residua il potere dell’organo di vigilanza di contestare le violazioni al promittente l’acquisto, calcolando i 90 giorni per la contestazione a decorrere dalla emissione del provvedimento di archiviazione del prefetto, senza che – ad avviso di chi scrive – sia diversamente invocabile la decadenza, atteso che, per quanto la promessa a vendere sia stata registrata e quindi opponibile a terzi, non è possibile per tale fatto individuare profili di irregolarità nel comportamento dell’organo di vigilanza che – in ogni caso – lasceremo alla valutazione di un successivo organo giudicante.

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