La sentenza del Tribunale di Brescia del 14 ottobre 2025, n. 4274, si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che, muovendo da una lettura sistematica della normativa del Codice della Strada, ritiene sostanzialmente equivalenti le procedure di approvazione e di omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, valorizzando la funzione sostanziale di garanzia dell’affidabilità del dato, piuttosto che il nomen iuris attribuito al procedimento amministrativo seguito. Il Collegio bresciano affronta la questione senza indulgere in letture atomistiche delle singole disposizioni, ricostruendo il quadro normativo complessivo che disciplina l’accertamento automatico delle violazioni, a partire dall’art. 45, comma 6, CdS, norma cardine che utilizza congiuntamente e senza gerarchizzazioni le espressioni “approvazione od omologazione”, demandando al regolamento l’individuazione delle modalità tecniche e procedurali di entrambe. In tale prospettiva, risulta fondato il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, la quale, lungi dal distinguere tra strumenti omologati e strumenti approvati sotto il profilo della loro affidabilità, ha imposto indistintamente per tutti l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura, dimostrando come il fulcro della legittimità dell’accertamento risieda nella costante affidabilità tecnica dell’apparecchio e non nella diversa etichettatura del procedimento autorizzatorio.
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Omologazione e approvazione sono equivalenti ai fini della affidabilità dei misuratori di velocità
Commento alla sentenza del Tribunale di Brescia del 14 ottobre 2025, n. 4274
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