La Cassazione ha liquidato velocemente la questione affermando che, tenuto conto che l’art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche, ed il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante.
ALCOL E FARMACI: nessuna giustificazione!
E’ questo il senso della Cassazione penale sez. IV sentenza 04.09.2014 n. 36885 chiamata a pronunciarsi su una guida in stato di ebbrezza in cui l’imputato adduceva a sua difesa il fatto di aver assunto medicinali senza sapere che questi potevano influire sul tasso alcolemico dopo aver, ovviamente, assunto sostanze alcoliche pur, secondo l’imputato, in modica quantità.
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