Contratto Funzioni Locali 2022-2024: firmata la pre-intesa con aumenti e nuove tutele

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali

4 Novembre 2025
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Il 3 novembre 2025 l’ARAN ha sottoscritto con CISL, UIL e CSA l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Tra le novità più rilevanti: la settimana lavorativa di quattro giorni, la maturazione del buono pasto anche in lavoro agile, la proroga delle progressioni tra aree, nuove forme di welfare e il patrocinio legale per le aggressioni subite dai dipendenti.

>> Leggi la bozza: Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2022-2024.

Incrementi economici e modernizzazione del lavoro pubblico


Dopo quindici mesi di trattative, il comparto Funzioni Locali vede finalmente rinnovato il proprio contratto collettivo per il triennio 2022-2024. Il 3 novembre 2025, ARAN e le organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL che interessa circa 430.000 dipendenti di Comuni, Province, Regioni e Camere di commercio.

Gli aumenti medi mensili lordi ammontano a 136,76 euro per tredici mensilità, pari al 5,78% del monte salari 2021, cui si aggiunge un ulteriore 0,22% per il trattamento accessorio, portando l’incremento effettivo a circa 140 euro mensili.

Oltre all’aspetto economico, il contratto rappresenta un passo in avanti nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione locale, con particolare attenzione alla flessibilità organizzativa e al benessere lavorativo.

Orario flessibile, smart working e progressioni: la nuova organizzazione del lavoro


Tra le innovazioni di maggior rilievo, il nuovo CCNL introduce, in via sperimentale e volontaria, la possibilità di articolare le 36 ore settimanali su quattro giorni. Una misura che mira a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e a ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti.

Viene inoltre riconosciuto il buono pasto anche per il personale in lavoro agile, un passaggio simbolico e sostanziale verso la piena equiparazione del lavoro da remoto a quello in presenza.
Sul fronte delle carriere, il contratto proroga al 31 dicembre 2026 le procedure in deroga per le progressioni tra le aree, consentendo agli enti di proseguire i percorsi di valorizzazione interna.

Per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), il limite massimo della retribuzione di posizione sale da 18.000 a 22.000 euro.

Particolare attenzione è riservata al personale della Polizia Locale, che potrà cumulare — tra i compensi aggiuntivi — gli incentivi derivanti dai proventi del Codice della Strada e l’indennità di ordine pubblico.

Relazioni sindacali e tutele: più spazio a innovazione e benessere


Il contratto potenzia le relazioni sindacali e rafforza la partecipazione alla gestione delle politiche di innovazione.

L’informativa relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale dovrà ora essere seguita da un incontro di approfondimento con le organizzazioni sindacali, mentre l’Organismo Paritetico per l’Innovazione (OPI) dovrà riunirsi almeno due volte l’anno, con competenze estese alla transizione digitale ed ecologica, all’uso dell’Intelligenza Artificiale e alla prevenzione dello stress lavoro-correlato e del burn-out.

Tra le tutele sociali spiccano:
• l’obbligo per l’ente di assumere ogni onere di difesa per i dipendenti vittime di aggressioni;
• l’ampliamento delle terapie salvavita e dei relativi permessi esclusi dal comporto;
• il rafforzamento del welfare aziendale, che ora include la mobilità sostenibile e la possibilità di ampliare i giorni di lavoro agile per esigenze di salute o familiari.

Istituti economici comuni: conglobamento e nuova disciplina per i turnisti


Una parte importante del contratto è dedicata agli istituti economici comuni, con interventi che incidono concretamente sul trattamento retributivo.

Viene disposto il parziale conglobamento di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, una misura che produce effetti positivi sul calcolo di numerosi istituti retributivi, tra cui tredicesima, ferie e trattamento di fine servizio.

Per il personale turnista, è introdotta una disciplina innovativa:
in caso di mancata prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, tali giornate vengono considerate a tutti gli effetti festive, senza generare debito orario e senza compenso per il turno non effettuato.

>> LEGGI IL COMUNICATO ARAN
>> LEGGI IL COMUNICATO ANCI

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