In ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perchè commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, non può adottare la statuizione di inammissibilità prevista invece dall’articolo 23, c. 1, della l. 689/81, soltanto per l’ipotesi di tardività della impugnazione.
Il giudice di pace non può decidere sulla competenza territoriale senza instaurare preventivamente il contraddittorio, in quanto il comma 1 dell’articolo 23 della legge 689/81 riguarda unicamente l’inammissibilità in ragione della tardiva presentazione del ricorso. La sentenza della Cassazione
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