Premessa
Quando nel 2017 venne approvato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con cui, in estrema sintesi, si obbligavano gli enti locali ad attivare nei confronti di privati organizzatori di eventi procedure di ribaltamento dei costi sostenuti per lo svolgimento di servizi aggiuntivi di polizia locale, ci si chiese, innanzi tutto, quale fosse il perimetro operativo del nuovo istituto e cioè entro quali limiti la presenza di un interesse pubblico o lo scopo di lucro dell’iniziativa privata potessero o dovessero condizionare l’attivazione della procedura di recupero.
Seguirono dibattiti dottrinali e prese di posizioni da parte di autorità amministrative e giurisdizionali (soprattutto Anci e Corte dei Conti in sede consultiva) che in qualche modo riuscirono a delimitare, peraltro non senza attriti ermeneutici, i confini della nuova procedura, sostanzialmente affidando al successivo strumento regolamentare proprio di ciascun ente il compito di precisare, con indicazione generale o elencazione specifica e tassativa, quali eventi dovessero o potessero essere ricompresi nell’ambito di operatività della nuova disposizione.
Le maggiori difficoltà ruotavano soprattutto intorno alla assoggettabilità o meno all’obbligo di ribaltamento delle spese di che trattasi dei costi – invero ingenti e non certo trascurabili – sostenuti per servizi di polizia locale in occasione delle partite di calcio di serie A o di eventi a valenza internazionale, fortemente contrastati dalle società di calcio.
Ma, oltre a tali aspetti, ci si chiedeva, all’epoca, non senza preoccupazioni, quali responsabilità erariali, potessero derivare in caso di mancato ribaltamento di tali costi, ove ritenuto legittimo, od anche di semplice mancata o ritardata approvazione del regolamento comunale di dettaglio e disciplina dell’istituto. Perché – tutti noi lo sappiamo bene – imporre il pagamento di costi per servizi di polizia stradale resi in occasione di un evento gestito da organizzatore, caso mai in linea politica con il governo della città, di un evento privato, ma di rilevanza pubblica, in relazione al quale non si rileva la presenza, nel senso che preciseremo meglio nel prosieguo, di un interesse pubblico, genera attriti relazionali di non lieve momento e spesso espone il comandante del locale Corpo (o servizio) di polizia locale a conseguenze trasversali non certo piacevoli. Ecco perché la puntuale, precisa e puntale approvazione di un regolamento comunale di dettaglio avrebbe (ed ha avuto o potrebbe avere) la funzione di delimitare le responsabilità dell’operatore, sempre che, ben si intenda, si seguano poi attentamente e scrupolosamente le indicazioni fornite dal documento normativo locale.
Ebbene a questa domanda – a distanza di circa 8 anni dalla pubblicazione del d.l. 50/2017 – ha recentemente fornito risposta la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania che con sentenza 24 marzo 2025, n. 106 – lo anticipiamo – ha ritenuto responsabili di danno erariale per il mancato ribaltamento sul privato dei costi di cui si discute alcuni amministratori locali che, pur avendo ricevuto sollecitazioni specifiche in tal senso dal comandante di polizia locale, avevano ritardato l’approvazione del regolamento, determinando mancati introiti.
Sia anche detto che già in precedenza lo stesso organo di giustizia contabile campano, con sentenza 30 giugno 2021, n. 760 aveva ritenuto responsabile di danno erariale il comandante di un Corpo di polizia locale che non aveva provveduto né a richiedere ad una società sportiva organizzatrice di una partita di calcio i costi per i servizi di polizia locale svolti, né ad avviare le procedure per la sollecita approvazione di una specifica norma regolamentare.
Questo approfondimento – lungi dal porsi come punto di arrivo di un percorso interpretativo che sicuramente ospiterà altri contributi – serve solo per fare l’attuale punto della situazione sull’argomento e, soprattutto, per attenzionare i colleghi che già si sono dotati di uno strumento regolamentare specifico a darne, sempre ed in ogni occasione, adeguata applicazione e per coloro che invece ancora oggi non dovessero disporre di uno specifico strumento normativo regolamentare locale, di attivarsi con la massima possibile rapidità per sollecitare l’assessore alla polizia locale o il Sindaco o la stessa Giunta comunale a procedere alla approvazione del regolamento, avendo cura, se del caso, di proporre una bozza di lavoro adeguata alla realtà locale ed in grado di intercettare e affrontare tutti i vari casi concreti futuri.
► Continua la lettura dell’approfondimento
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento