In caso di violazione dei limiti di velocità, l’art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che per la determinazione dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Di conseguenza, sono superflue tutte le produzioni in giudizio diverse dal verbale di contestazione – Corte di Cassazione Civile, 11/3/2015
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