L’isola di traffico costituisce porzione di strada opportunamente delimitata riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico, per cui non può essere in alcun modo occupata, neanche da veicoli addetti al trasporto di soggetti disabili, proprio in ragione del fatto che ove diversamente si opinasse, alto sarebbe il rischio di serio intralcio all’opera svolta da dette aree, con evidenti ricadute negative sulla viabilità.
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