Il comma 3-bis dell’articolo 7, con effetto dall’11 novembre 2012, ha disposto la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ma nel caso in cui il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre alla sospensione dell’attività per tre mesi. Inoltre, è stato specificato che chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta…
Nuove disposizioni in merito alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento