Premessa
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025, è stato determinato il prezzo dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e sono state fissate le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei medesimi contrassegni identificativi. Si tratta del penultimo decreto attuativo prima che l’obbligo di dotare i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica diventi effettivo e, di conseguenza, diventi effettivo anche l’obbligo di munire i monopattini dell’assicurazione RCA1.
L’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l’articolo 1, comma 75-vicies quater, introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, ha disposto che i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che deve stabilire il prezzo di vendita dei contrassegni.
Pertanto, l’obbligo è rimasto sospeso per l’assenza di norme attuative che sono state successivamente emanate con più provvedimenti, ma ancora non è effettivo.
Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 giugno 2025, n. 210, ha stabilito i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche e le modalità di applicazione del contrassegno sui monopattini.
In sostanza si tratta di una vera e propria immatricolazione, seppure non seguita dal rilascio di un documento di circolazione, al fine di garantire l’associazione del monopattino elettrico ai dati anagrafici di ciascun proprietario, mediante un contrassegno identificativo recante combinazioni alfanumeriche generate sulla base di un iter sequenziale che prevede l’assegnazione automatica di una combinazione univoca. Il contrassegno consentirà di identificare il proprietario intestatario anche ai fini dell’individuazione dell’obbligato in solido, tante la piena applicabilità dell’articolo 196 del codice della strada in virtù del rinvio al Titolo VI del codice della strada operato dalla legge 160 del 2019.
Va precisato che il contrassegno identificativo è strettamente personale, per cui non è oggetto di trasferimento in caso di vendita del monopattino, ma, essendo inamovibile, dovrà essere distrutto in caso di trasferimento della proprietà del veicolo; mancano, tuttavia, sanzioni a carico del venditore e dell’acquirente nel caso di cessione od uso improprio del contrassegno, mentre sono previste per il proprietario del veicolo e intestatario del relativo monopattino che non comunica il trasferimento di residenza o di sede.
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Nuovo passo verso l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
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