In attesa di pubblicare un approfondimento completo con la prossima newsletter, vediamo i punti salienti dell’intervento della Corte Costituzionale riguardo la più discussa modifica introdotta con la legge 177 del 2024 nel codice della strada.
La sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale, deliberata il 1° dicembre 2025 e depositata il 29 gennaio 2026, è intervenuta su uno dei punti più delicati della recente riforma della sicurezza stradale: l’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui l’illecito penale non è più costruito come “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, bensì come “guida dopo aver assunto” tali sostanze, scelta lessicale che – se letta in modo meramente cronologico – rischia di trasformare un reato di pericolo in una figura punitiva sganciata dall’offensività, prossima alla logica del “reato d’autore”, e dunque esposta, come segnalato dai tre giudici rimettenti (GIP di Macerata, Siena e Pordenone), a censure in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27 Cost..
Il giudizio, reso ancor più significativo dalla partecipazione di soggetti istituzionalmente qualificati quali amici curiae (UCPI e AIPDP), si chiude con una declaratoria di non fondatezza “nei sensi di cui in motivazione”, vale a dire con un rigetto che però presuppone un’operazione ermeneutica obbligata e dichiaratamente “restrittiva”, finalizzata a ricondurre l’enunciato legislativo entro i binari della proporzionalità e della necessaria offensività, evitando che la mera sequenza temporale tra assunzione e guida divenga, da sola, motivo sufficiente per sorreggere la responsabilità penale.
► Continua la lettura dell’approfondimento
Un commento a caldo sulla lettura dell’articolo 187 da parte della Consulta
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento