Accattonaggio ai semafori: i Comuni fra l’incudine (Ministero) ed il martello (Cassazione)

9 Luglio 2015
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E’ sulla stampa tutti i giorni: l’impossibilità di porre rimedio al quotidiano e fastidioso accattonaggio che ci colpisce al semaforo, all’uscita di un negozio, al mercato. Certamente non si vuole in questa sede dare un tono “repressivo” nei confronti di chi fa fatica a “sbarcare il lunario”, ma è sotto gli occhi di tutti che, spesso, dietro all’accattonaggio (che non è più reato), si nascondono organizzazioni criminali o persone che mancano della volontà di dedicarsi ad altre occupazioni.

Certamente ha dato un imput non da sottovalutare la riforma introdotta qualche hanno fa che vede la “sottrazione” del minore al genitore che lo impiega nell’accattonaggio (ed infatti raramente si vedono bambini in braccio a mendicanti), ma la norma nazionale non ci dice come contrastare il fenomeno fastidioso dell’accattonaggio. Chi scrive ha notato, per esempio in spiaggia, che l’accattonaggio prende di mira soprattutto donne con bambini, oppure persone anziane, “saltando” gli ombrelloni dove si trovano adulti di  sesso maschile. Forse per far breccia nel cuore? Oppure per indurre in soggezione/timore?

Mancando una risposta nella norma nazionale, tanti Sindaci hanno emesso ordinanze contingibili ed urgenti (i più avveduti hanno introdotto invece il divieto nei regolamenti comunali, consapevoli che per opporsi a tale regolamentazione è necessario prima impugnare il regolamento), prevedendo il sequestro dei proventi dell’attività ritenuta irregolare. Ma quanti problemi/ostacoli, da parte delle Prefetture che, nel loro parere preventivo, nella maggior parte dei casi non ritengono sussistere i requisiti della contingibilità ed urgenza nelle ordinanze anti accattonaggio (o antilavavetri): cosa diversa il regolamento comunale per il semplice fatto che non passa per il preventivo parere della Prefettura.

La Cassazione però, a fronte di una richiesta danni di un cittadino “inviperito” per il tempo perso al semaforo col lavavetri abusivo (ma lo stesso potrebbe accadere al mercato, all’uscita di un negozio, del cimitero, di una Chiesa, ecc. ecc), con sentenza del 2/7/2015  n. 13568, ha precisato che “l’eventuale danno subito dall’ansioso automobilista, quindi, non deriverebbe dall’omessa custodia della strada da parte dell’ente proprietario, quanto dal mancato esercizio da parte del Comune di poteri autoritativi”.

E’ evidente che, al di là della causa o concausa nell’ansia dell’automobilista, la Cassazione non dice che il danno non c’è, quanto che, se c’è (lasciando quindi aperta una pericolosa porta) è attribuibile all’inerzia del Comune nel non aver adottato ordinanza contingibile ed urgente.

Ma….il parere della Prefettura? Ci troviamo, ancora una volta con il Comune, spesso la Polizia Municipale, tra l’incudine ed il martello, col Ministero restio a riconoscere la legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente, e la Cassazione che riconosce la responsabilità del Comune per aver omesso di adottarla.

 

Maurizio Marchi