CASI RISOLTI – Conducenti ricoverati per le lesioni dovute a incidenti stradali: accertamenti per ebbrezza e stupefacenti

Accertamenti effettuati su prelievi svolti presso la struttura sanitaria

3 Marzo 2022
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IL CASO

La locale Procura, in materia di accertamenti ex artt. 186 e 187 codice della strada, ha disposto che anche in caso di accertamenti effettuati su prelievi svolti presso la struttura sanitaria debba darsi avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, invitando ad aggiornare la modulistica in uso.

La situazione è comune anche nei comandi con più personale, quando i sinistri accadono in orario notturno e le pattuglie a disposizione sono ridotte. In questi casi, stante l’adagio per cui nemo tenetur ad impossibilia, si dovrà procedere secondo le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell’interno nel protocollo e nella circolare del 23 dicembre 2005 (prot.00/A/1/42175/109/42) per i prelievi ospedalieri finalizzati all’accertamento dell’ebbrezza o dell’alterazione dovuta all’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Secondo il protocollo la richiesta andrà inviata tramite fax, con l’avvertimento che il medico incaricato assume la funzione di ausiliario di PG ai sensi dell’articolo 348 del codice di procedura penale.

La modulistica al tempo predisposta dal Ministero già prevedeva l’annotazione del consenso informato da parte del medico nominato ai sensi del citato articolo 348.

Quanto all’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., dopo le più recenti pronunce, è ormai chiaro l’effetto dell’omissione di detto avviso, prima di nullità limitata al momento precedente all’accertamento stesso, oggi nullità rilevabile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 5396); per questo è importante fornire questa garanzia all’indagato, per quanto essa sia più formale che sostanziale.

La PG può enunciare l’avviso oralmente, ma dovrà darne atto poi in una verbale e di norma ciò sarà fatto nel verbale di accertamenti urgenti sulla persona; questo è possibile so se si è presenti.

Ovviamente se non siamo presenti, come nel caso affrontato in cui è possibile solo la nomina a distanza di un ausiliare di PG che esegua in nostra assenza l’accertamento urgente, non si potrà procedere direttamente ad impartire l’avviso; quindi, l’unica soluzione percorribile, salvo ipotetiche, quanto improbabili, collaborazioni da parte delle Forze di Polizia presenti sul territorio e libere da altri impegni, è quella di adottare opportuni protocolli (peraltro auspicati anche nelle indicazioni ministeriali) con la direzione sanitaria e predisporre un modello di avviso scritto che l’ausiliare di PG dovrà leggere e dar conto di aver letto alla persona da sottoporre all’accertamento, annotando la risposta circa la volontà o il diniego di farsi assistere; il medico la sottoscrizione del verbale, ovvero annoterà il rifiuto di sottoscriverlo.

In alternativa si potrà modificare il modulo di campionamento 2 alc. allegato al protocollo, inserendo anche l’avviso con l’annotazione della risposta della persona sottoposta all’accertamento e sottoscrizione, ovvero annotazione del rifiuto di sottoscrivere il verbale.