La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione negli ultimi tre anni ha affrontato vari argomenti che riguardano il codice della strada, con piglio a volte eccessivamente interpretativo e innovativo, non senza contraddizioni interne, destabilizzando l’azione degli organi di polizia stradale che, pur agendo nella piena legalità e secondo le direttive ministeriali, si trovano sempre più spesso a dibattere su questioni di diritto che parevano ormai consolidate o, comunque, pacifiche.
Tra le varie ordinanze della Seconda Sezione, una di quelle che ha innescato un contenzioso che pareva ormai risolto, anche alla luce della circolare del Ministero dell’interno, prot n. 300/STRAD//1/35626.U/2022 del 27 ottobre 2022, riguarda l’obbligo di comunicare i dati del conducente ai sensi dell’articolo 126-bis del codice della strada, quando avverso il verbale principale che contiene la predetta intimazione è stato proposto ricorso, anche senza che da questo emerga alcun giustificato e documentato motivo che deroghi all’obbligo di comunicazione.
Il Ministero dell’interno, a 11 anni di distanza dalla circolare prot. n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011, era giunto a più ragionevoli conclusioni, anche supportato da un indirizzo di legittimità che si era andato consolidando. La nuova circolare ha riconosciuto l’orientamento prevalente di legittimità secondo il quale l’omessa comunicazione costituisce illecito autonomo e istantaneo, non subordinato all’esito del ricorso contro il verbale principale. Le pronunce citate (Cass. civ., sez. II, n. 22881/2010; n. 15542/2015; ord. n. 18027/2018; Cass. civ., sez. III, ord. n. 8479/2020; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 9569/2021 e altre) hanno ribadito che il termine di sessanta giorni per la comunicazione decorre dalla notifica del verbale di accertamento e non dalla definizione del giudizio di opposizione. Ne consegue che la proposizione di un ricorso non sospende né differisce tale obbligo. La circolare, recependo tale orientamento, ha confermato che il proprietario del veicolo deve comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, anche se intende presentare o ha presentato un ricorso amministrativo o giurisdizionale. Pertanto, la presentazione del ricorso non costituisce, di per sé, “giustificato motivo” per l’omissione, a meno che dal suo contenuto emergano circostanze concrete che rendano impossibile l’adempimento (ad esempio, disconoscimento di proprietà, furto del veicolo, o altre ipotesi documentate). In tal modo il Ministero si è allineato ai principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione, rafforzando la funzione di garanzia pubblicistica della norma, volta a consentire la tempestiva individuazione del responsabile materiale dell’infrazione, fermo restando il fatto che l’effettiva decurtazione avverrà solo quando il verbale sarà divenuto definitivo. In sostanza, l’obbligo di comunicazione, pur essendo autonomo, conserva una funzione strumentale all’efficacia del sistema di decurtazione punti, che opera solo dopo la definitività dell’illecito principale.
Su tali basi la giustizia di merito si era ormai adeguata, salvo limitate resistenze, negando qualsiasi effetto sospensivo alla mera proposizione del ricorso e anche il Ministero dell’interno aveva quindi rivisto la propria posizione che aveva orientato le prefetture verso l’archiviazione di migliaia di verbali per la violazione dell’articolo 126-bis, comma 2, senonché, l’ordinanza della Cassazione, sezione II civile n. 24012 del 3 agosto 2022, espressione di un indirizzo assolutamente minoritario, ha innescato un nuovo cortocircuito, aggravato da successive pronunce di pari esito.
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L’obbligo di comunicare i dati del conducente e i contrasti giurisprudenziali
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
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