Non può essere attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’agente che sia stato comandato alla vendita di tagliandi per i parcheggi, uniformandosi al prezzo determinato dall’autorità amministrativa, senza alcun potere di organizzazione del servizio parcheggio, né di rendicontazione delle somme incassate, in quanto attribuito espressamente al Comandante della Polizia Locale. Pertanto, in caso di mancato riversamento delle somme, da parte dell’agente, il reato non è quello di peculato ma di appropriazione indebita. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n.5119/2026) ha riformato la sentenza della Corte di appello che aveva, invece, qualificato l’agente di polizia locale quale incaricato di pubblico servizio, con relativa conferma della condanna per peculato.
La vicenda
Un esercente convenzionato con il Comune, per la vendita di tagliandi per la sosta a pagamento per la stagione estiva avrebbe omesso, pur sollecitato dal Comando della Polizia Locale, di versare tramite bonifico sul conto corrente intestato al Comune gli introiti dei tagliandi «gratta e sosta», venduti per la stagione estiva si sarebbe appropriato del danaro ricavato dalla predetta vendita, di cui aveva la disponibilità per ragioni del proprio ufficio. Il Tribunale e, successivamente, la Corte di appello lo avrebbero condannato per peculato in quanto incaricato di pubblico servizio, con la sussistenza dell’attenuante del risarcimento integrale del danno, in quanto l’imputato ha provveduto alla restituzione della somma oggetto di appropriazione.
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