Il caso
Un ente ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (art. 208 CdS) per finanziare progetti obiettivo finalizzati alla sicurezza urbana. Il quesito nasce dall’incertezza circa l’applicabilità del vincolo previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che limita il trattamento accessorio del personale ai valori del 2016.
La soluzione operativa
L’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, disciplina il tetto massimo alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. La norma, nel particolare, precisa che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
Il vincolo imposto dalla norma richiamata si applica, dunque, a partire dal 2017 in modo continuativo per gli anni successivi e riguarda tutte le risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Si riferisce, cioè sia a quelle fisse (indennità strutturali e continuative (es. indennità di posizione), sia a quelle variabili (premi di produttività, compensi per progetti obiettivi, straordinari, incentivi economici legati a performance).
La finalità della norma è e resta ovviamente quella di contenere la spesa pubblica, limitando l’aumento dei costi per il personale ed evitare incrementi eccessivi del trattamento accessorio non legati a effettive esigenze di servizio o performance.
Le eccezioni segnalate si riferiscono a fondi vincolati od esterni, come, per l’appunto, i proventi delle sanzioni del Codice della Strada (articolo 208), che, verosimilmente, possono essere escluse dal limite, se hanno una destinazione specifica prevista da legge.
In relazione a tale ultimo aspetto – che poi caratterizza il cuore del quesito – occorre ricordare che l’articolo 208 del Codice della Strada disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.
Si tratta, come certamente noto, di entrate con vincolo di destinazione, disciplinate da una normativa speciale. Non derivano dal bilancio ordinario, ma da risorse finalizzate per legge a specifiche attività connesse alla sicurezza.
Vale quindi il principio fondamentale per cui le risorse destinate per legge a scopi specifici non sono assimilabili ai fondi ordinari per il trattamento accessorio.
La giurisprudenza contabile (es. Corte dei Conti, sezioni riunite e pareri delle sezioni regionali di controllo) ha chiarito che le risorse ex art. 208 codice della strada possono essere escluse dal tetto del 2016, in quanto destinate per finalità specifiche e vincolate dalla legge.
Devono sussistere però le seguenti condizioni:
– le spese devono essere finalizzate alla sicurezza stradale o urbana, con un nesso diretto e documentato;
– i progetti obiettivi devono essere strettamente correlati alle finalità del fondo (es. controllo del traffico, contrasto alla guida in stato di ebbrezza, videosorveglianza per la sicurezza stradale ecc.);
– la spesa non deve avere carattere strutturale, ma essere legata a interventi temporanei o straordinari.
Si tenga però presente che se le risorse vengono utilizzate esclusivamente per incrementare il trattamento accessorio del personale (es. premi di produttività generici non legati a progetti specifici), allora potrebbero rientrare nel limite del 2016, a meno che non sia chiaramente dimostrato il collegamento con finalità di sicurezza stradale.
In conclusione, provando a formulare una risposta che si prega di prendere con ogni più ampia cautela investendo materie sostanzialmente estranee alle finalità di questa piattaforma, può sostenersi che i fondi di che trattasi possono essere utilizzati per progetti di sicurezza urbana, purché:
– siano legati alla sicurezza stradale o urbana in modo documentato;
– si tratti di progetti temporanei e specifici (dovendosi escludere spese strutturali);
– sia garantita la tracciabilità delle spese e la loro coerenza con le finalità previste dall’articolo 208 codice della strada.
Si deve prestare massima attenzione ove tali fondi dovessero essere impiegati per incentivazioni economiche al personale non direttamente collegate a progetti specifici di sicurezza, poiché in tal caso il vincolo dell’articolo 23 potrebbe applicarsi.
A livello operativo si consiglia di predisporre progetti dettagliati al cui interno figuri chiaramente la finalità di tutela della sicurezza urbana.
Si consiglia altresì acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti.
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