Corsie preferenziali, competenza del viceprefetto e presegnalazione dispositivi

Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 26 novembre 2025, n. 31013

giuseppe carmagnini 5 Febbraio 2026
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L’ordinanza n. 31013/2025, relativa a violazione dell’art. 7, comma 14, C.d.S. per transito in corsia riservata ai mezzi pubblici, ha confermato da un lato, la legittimazione del viceprefetto-dirigente a sottoscrivere ordinanze-ingiunzioni in assenza di “delega nominativa” (argomento che interessa anche noi della Polizia Locale, quando siamo chiamati a difendere le ordinanze prefettizie su delega della prefettura); dall’altro, la non incidenza sulla validità dell’accertamento dell’omessa presegnalazione del dispositivo di rilevazione in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dagli artt. 142, 148 e 176 C.d.S. 

Sul primo versante, la difesa del ricorrente ripropone un argomento formalistico già noto, sostenendo che il mero conferimento dell’incarico dirigenziale sull’Area III bis (“applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”) non sarebbe sufficiente a legittimare il viceprefetto all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, occorrendo invece una specifica delega per i provvedimenti che la legge riferisce testualmente al Prefetto. La Corte respinge la tesi richiamando Cass. n. 3904/2014 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, n. 6077/2006) e valorizzando la disciplina organizzativa del d.lgs. n. 139/2000, artt. 1, 2 e 14, per cui nel nuovo assetto della carriera prefettizia, il viceprefetto è un funzionario dirigente al quale, nell’ambito dell’area funzionale cui è preposto, compete l’adozione di atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto; la competenza in materia di sanzioni amministrative da C.d.S. non è riservata in via esclusiva al Prefetto persona fisica, ma è imputata alla Prefettura-ufficio come articolazione dell’amministrazione dell’interno, con esercizio concreto da parte del dirigente competente.

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