Decreto Milleproroghe convertito in legge: cosa cambia per il Codice della Strada e i trasporti

Proroga sanzioni Codice della strada e termini MIT fino al 2026-2027

2 Marzo 2026
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 è stata pubblicata la LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26  di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. (cd. Decreto milleproroghe).

Il decreto-legge interviene in modo trasversale su un ampio numero di disposizioni legislative, prorogando scadenze già fissate o differendone l’entrata in vigore. Il testo coordinato con la legge di conversione n. 26/2026 è vigente dal 28 febbraio 2026.

L’impianto ricalca la struttura tradizionale dei provvedimenti di fine anno: proroghe selettive in materie di competenza della Presidenza del Consiglio e di quasi tutti i ministeri, con interventi puntuali su commissariamenti straordinari, fondi dedicati, procedure amministrative e regimi transitori.

Tra le misure di maggiore impatto sistemico figurano i differimenti che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), il prolungamento di incarichi commissariali per interventi strategici (come Bagnoli-Coroglio, le baraccopoli di Messina, il sito di Taranto), nonché la prosecuzione di strutture emergenziali legate a eventi meteorologici e fenomeni sismici.

Il decreto interviene inoltre in modo significativo sui termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 9 proroga al 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della strada, differisce scadenze su ponti del Po, Fondo Tpl, revisione veicoli, scuole nautiche e trasporti eccezionali, oltre a estendere misure per porti e infrastrutture strategiche. Un intervento organico che congela aumenti e ridisegna il cronoprogramma 2026-2027.

Indice

Sanzioni del Codice della strada: aumenti sospesi fino al 2026


Il comma 1 dell’articolo 9, riguarda la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dall’articolo 195, comma 3, del Codice della strada.

La norma estende al 2026 il congelamento già disposto per gli anni 2023, 2024 e 2025. Di conseguenza:
• il decreto ministeriale che dovrà fissare i nuovi importi dovrà essere adottato entro il 1° dicembre 2026;
• i nuovi limiti sanzionatori troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027;
• l’adeguamento sarà calcolato sull’intera variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo relativa al biennio 2025-2026.

Resta ferma la disciplina dell’articolo 195 Cds: l’aggiornamento avviene con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con MEF e MIT, e può comportare il superamento del limite massimo generale nei casi espressamente previsti (aggiornamento biennale, sanzioni proporzionali, concorso di violazioni).

La scelta legislativa ha un impatto diretto su cittadini e operatori, evitando nel 2026 l’automatico adeguamento all’inflazione.

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Ponti sul Po e Fondo Tpl: rinvii su finanziamenti e criteri di riparto


Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine per l’aggiudicazione degli interventi nell’ambito del programma di finanziamento “Ponti sul Po”. Il mancato rispetto comporta la revoca automatica delle risorse statali, che rientrano all’erario.

Sul versante del trasporto pubblico locale (comma 2-ter), per il 2026 il Fondo Tpl continuerà a essere ripartito secondo i criteri già utilizzati negli anni precedenti:
• una quota di 4,873 miliardi distribuita secondo le percentuali 2020;
• 50 milioni ripartiti tra le Regioni che beneficiano maggiormente dei costi standard;
• la quota residua assegnata in proporzione ai costi standard.

Viene inoltre differito al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione del decreto MIT-MEF sugli indicatori dei livelli adeguati di servizio, con applicazione dei nuovi criteri a partire dal 2027.

Edilizia, revisione veicoli e scuole nautiche: proroghe operative


Il comma 2-bis interviene sui termini edilizi, portando da 36 a 48 mesi la proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori per permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni di lottizzazione, estendendo inoltre al 31 dicembre 2025 il periodo di riferimento per i titoli formatisi.

Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per gli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare le revisioni dei veicoli ai sensi dell’articolo 80 Cds.

Il comma 3-ter differisce al 31 ottobre 2027 il termine entro cui le scuole nautiche già in esercizio devono adeguarsi al regolamento MIT n. 142/2023, evitando l’interdizione automatica in caso di mancato adeguamento entro il precedente termine.

Porti, infrastrutture strategiche e trasporti eccezionali


Tra le misure di maggiore impatto sistemico:
• proroga fino al 2030 del contributo agli operatori dei servizi di manovra ferroviaria in area portuale (massimo 500mila euro annui);
• estensione al 2027 del “buono portuale” con rimodulazione degli importi (fino a 3.500 euro per patente e fino a 80.000 euro per progetti ESG);
• proroga al 2026 delle modalità semplificate di approvazione delle varianti per infrastrutture strategiche;
sospensione dell’efficacia delle Linee guida sui trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell’AINOP e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, con differimento al 30 giugno 2027 del Piano nazionale dedicato.

Il decreto interviene inoltre su metropolitana di Torino, assistenti bagnanti (sospensione requisito maggiore età fino alla stagione 2026), lavoro portuale e alloggi per dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

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