Si definisce esercizio pubblico qualsiasi locale in cui chiunque può liberamente accedere per usufruire, dietro compenso, dei servizi offerti dal titolare dell’esercizio stesso o per la vendita di merci e generi di consumo.
Gli obblighi dei gestori
I titolari e i gestori degli esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti devono esporre nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico:
– la licenza
– l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi (Art. 180, comma 1, Reg. TULPS)
Sussiste inoltre l’obbligo di esporre in luogo visibile al pubblico
– la riproduzione a stampa dell’articolo 101 del TULPS.
All’esterno dell’esercizio devono essere esposti e ben visibili:
– l’orario prescelto
– i turni di ferie
– la giornata di riposo.
I titolari e i gestori devono inoltre:
- Astenersi dalla somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco (art. 181 Reg. TULPS).
- Tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio dall’imbrunire alla chiusura (art. 185 Reg. TULPS).
- Astenersi dal somministrare alimenti e bevande durante le ore e i giorni di chiusura dell’esercizio, effettuare alla chiusura lo sgombero del locale (art. 186 Reg. TULPS).
- Non rifiutare, senza un legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo (art. 187 Reg. TULPS).
- Non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16 (Illecito penale ex art. 689 c.p.; costituisce illecito amministrativo somministrare bevande alcoliche ai minori di un’età compresa tra i 16 e i 18 anni (art. 14-ter L. 125/2001, come modificato dall’art. 12 L. 48/2017), alle persone malate di mente (art. 689 c.p.) o in stato di manifesta ubriachezza (art. 688 c.p.).
I minori degli anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica o essenziale dell’esercizio (art. 188 Reg. TULPS).
La legge n. 120 del 2010 ha previsto il divieto di somministrare e vendere alcolici in ore notturne, stabilendo che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86 TULPS, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
I controlli degli agenti e ufficiali di P.S.
Gli agenti e ufficiali di P.S. durante il controllo amministrativo devono:
- identificare il titolare e verificare il documento di autorizzazione ad esercitare l’attività (L. 287/91);
- in caso di assenza del titolare, identificare la persona che lo sostituisce, che deve essere un parente o un affine entro il terzo grado;
- controllare che l’attività svolta sia corrispondente a quella specificata nella licenza;
- far osservare il divieto di tollerare la presenza di persone che all’interno del locale si diano alla prostituzione (art. 3, comma 3, legge 2 febbraio 1958, n. 75);
- prevenire abusi da parte del titolare della licenza;
- impedire che nei locali si esercitino il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine;
- impedire che i locali vengano adibiti per la commissione di attività illecite.
In caso di disordini devono:
- procedere a sedare il tumulto o la rissa;
- identificare i promotori e accertare le cause del fatto;
- accertare la presenza del titolare e le sue eventuali responsabilità;
- riferire per i provvedimenti amministrativi o giudiziario pertinenti.
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