Giudicato e conversione del termine prescrizionale nelle sanzioni amministrative

Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione 26 novembre 2025, n. 30959

Giuseppe Carmagnini 16 Gennaio 2026
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La questione della prescrizione rappresenta l’aspetto di maggiore interesse ai fini del presente commento, sul quale la Corte di Cassazione civile  Seconda Sezione, con l’ordinanza n. 30959 del 26 novembre 2025 costruisce il proprio ragionamento, chiarendo in modo inequivoco che, quando l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 viene respinta con sentenza passata in giudicato, la natura del credito e del titolo che lo sostiene muta, con la conseguenza che non può più trovare applicazione il termine breve previsto per le sanzioni amministrative, bensì quello ordinario decennale previsto dall’articolo 2953 del codice civile.

La Corte parte dal fatto che le ordinanze-ingiunzioni prefettizie oggetto della controversia erano state oggetto di opposizione e il giudice di pace, con sentenza del 2014, aveva rigettato l’opposizione, accertando in modo definitivo l’esistenza e l’entità del credito sanzionatorio. A questo punto, il titolo esecutivo non è più l’ordinanza amministrativa, ma la sentenza stessa. Su tale premessa la Corte richiama espressamente il principio già affermato in materia di sanzioni amministrative, ma mutuato dalle elaborazioni sviluppate negli ambiti tributario e previdenziale, secondo cui la sentenza che respinge l’opposizione, pur non essendo una sentenza di condanna in senso stretto, produce l’effetto tipico della cosa giudicata sostanziale e cioè l’indiscutibilità del credito. In tal senso, la Corte riprende e applica l’orientamento enunciato da Cass. 22 luglio 2021, n. 20262, secondo cui la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale opera ogni volta che intervenga un titolo giudiziale passato in giudicato che renda definitivo il credito originariamente portato da un atto amministrativo.

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