La decisione n. 38177 del 21/11/2025, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in tema di accertamento dello stato di ebbrezza attraverso indici sintomatici, offrendo tuttavia un’ulteriore precisazione sul rapporto tra prova tecnico-strumentale, quadro sintomatologico e individuazione della specifica fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada, con particolare riguardo alla possibilità di collocare il fatto in una delle tre fasce sanzionatorie, anche in assenza di una misurazione tramite etilometro o esame del sangue.
Il fatto, per come ricostruito nei giudizi di merito e ripreso dalla Corte di legittimità riguarda un conducente che in ora notturna aveva parcheggiato in retromarcia sul marciapiede, ostacolando il passaggio a un pedone, reagendo poi in modo agitato alle rimostranze; all’arrivo della polizia, manifestava evidente instabilità motoria e alito vinoso. A questo punto, nell’evidenza dei sintomi dell’ebbrezza, veniva richiesto l’intervento di pattuglia munita di etilometro, ma, al momento della prova, per due volte il conducente non riusciva a soffiare nel boccaglio per poi scagliare il boccaglio contro la volante e lasciarsi cadere contro il cofano dell’auto di servizio. In conseguenza di tali azioni veniva condotto in Commissariato dove proseguiva con condotte di marcata alterazione e aggressività, fino a scagliarsi contro il muro per sbattere la testa volontariamente. Il rilievo etilometrico non andava quindi a buon fine per l’incapacità dell’interessato di collaborare; un testimone riferiva, inoltre, di un consumo significativo di bevande alcoliche poco prima dei fatti. I giudici di merito qualificavano la condotta ai sensi dell’art. 186, commi 1 e 2, lett. b), cod. strada, ritenendo dimostrata, per via indiziaria, una concentrazione alcolemica superiore a 0,8 g/l ma non eccedente 1,5 g/l. La difesa, in sede di ricorso per cassazione, contestava tale inquadramento, deducendo che, in difetto di accertamento tecnico, i soli sintomi potrebbero al più fondare un illecito rientrante nella fascia più lieve di cui alla lett. a), di natura amministrativa, con conseguente impossibilità di disporre rinvio all’autorità amministrativa per effetto del principio di irretroattività sfavorevole e chiedendo dunque l’annullamento senza rinvio della condanna.
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Vademecum per l’operatore di polizia
Lo scopo di questa guida è quello di fornire all’operatore di polizia, a qualunque organo appartenga, un “vademecum” pratico-operativo nel quale vengono trattati i casi più significativi e ricorrenti che si possono verificare nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano.L’analisi degli oltre 40 casi pratici trattati nel volume è così strutturata:• il quadro normativo di riferimento;• la procedura operativa;• gli accorgimenti da seguire;• i rischi e le tutele per l’operatore di polizia.I casi individuati sono accomunati dal fatto che l’operatore di polizia, se non è in grado di padroneggiare adeguatamente la procedura operativa e se non adotta determinati accorgimenti, può vedersi addossate responsabilità di vario tipo (penale, civile, amministrativo) con esiti anche gravi a suo carico. Va infatti tenuto conto del fatto che casi apparentemente semplici dal punto di vista del quadro normativo e delle attività formali possono degenerare in situazioni complesse da gestire.L’opera, pertanto, rappresenta un utilissimo strumento di lavoro che guida, supporta, fornisce consigli e consente di evitare conseguenze negative. Una sezione del volume è infatti appositamente dedicata ai rischi che corre l’operatore di polizia, ai reati di cui può essere accusato, al procedimento disciplinare e alle possibili tutele. Sergio BedessiGià comandante di Polizia Locale in varie città italiane, Presidente del Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale (CEDUS), autore di libri e articoli in materia di sicurezza e polizia locale, docente in corsi di formazione anche universitari.
Sergio Bedessi | Maggioli Editore 2025
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