La Consulta e la guida dopo l’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope

Commento alla sentenza della Corte Costituzionale del 29 gennaio 2026, n. 10

Giuseppe Carmagnini 6 Febbraio 2026
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La Corte Costituzionale (sentenza n. 10 depositata il 29 gennaio 2026), pronunciandosi su tre richieste di vaglio di costituzionalità di altrettanti Giudici per le indagini preliminari (GIP), avallate dall’Unione delle camere penali italiane (UCPI) e dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) che hanno aderito presentando le loro opinioni amici curiae, si è espressa sull’articolo 187, commi 1 e 1-bis del codice della strada, nella versione modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui ha previsto come reato non più la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma la guida dopo l’assunzione di tali sostanze, ponendo seri dubbi di costituzionalità sotto vari profili.

La Corte, nonostante l’intervento dell’Avvocatura Generale dello Stato, che aveva chiesto che tutte le questioni fossero dichiarate inammissibili, le ha ammesse e dichiarate infondate, restituendo però una diversa lettura della norma costituzionalmente orientata, senza tuttavia risolvere la vera questione di fondo. Per questo davvero non si comprende l’esultanza del Ministro Salvini il quale, in una breve nota tempestivamente pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivendica “la bontà del nuovo codice della strada” che la Corte Costituzionale avrebbe “certificato” escludendo “tout court il dubbio di costituzionalità della norma” precisando “che la concreta possibilità di sanzionare chi si pone alla guida sotto l’effetto di droghe dipende dalla prova della pericolosità del comportamento”. Il comunicato poi si spinge oltre, sostenendo che “i requisiti di prova richiesti dalla Corte sono già soddisfatti a legislazione vigente dal test salivare e poi dall’esame successivo del sangue”. Qualcuno spieghi al Ministro che una norma scritta male resta tale quando è necessaria una rilettura secondo canoni costituzionali, ancora di più quando è evidente la volontà di salvare il non salvabile che traspare dalla sentenza che ha proposto una lettura definita “restrittiva”.

Nel comunicato del 29 gennaio 2026, pubblicato dall’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale si coglie il senso di tale problema di fondo nel virgolettato della sentenza, quando si legge che «sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”». Quindi, finalmente è chiaro che abbiamo un cut-off superato il quale i comportamenti alla guida quantomeno si presumono alterati, al pari di quello che da sempre accade per le ipotesi di ebbrezza, soprattutto se non grave, dove i sintomi dell’alterazione dall’assunzione di alcol non sono conclamati e spesso nemmeno evidenti, ma che comunque sono valori che fanno presumere ex lege uno stato di alterazione dei comportamenti sufficiente a rendere pericolosa la guida di un veicolo e a costituire l’aggravante dell’illecito punito dall’articolo 186, ai sensi del comma 2-bis, quando il conducente ha provocato un incidente stradale, ovvero nei casi più gravi, a determinare la forma aggravata dei reati previsti e puniti dagli articoli 589-bis e 590-bis. Ancora di più è evidente la similitudine con l’articolo 186-bis, dove la sola presenza di alcol nel sangue di un conducente tra quelli indicati dalla norma postula una pericolosità della guida, anche a livelli minimi e assolutamente non verificabili dal comportamento del conducente.

Allora, sulla base di tali considerazioni preliminari possiamo affermare che la condanna per il reato previsto e punito dall’articolo 187 del codice della strada si basa su una presunzione scientifica, non direttamente individuata dalla legge per quanto concerne la quantificazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero dei loro metaboliti (ancora attivi), idonea a determinare l’offensività della condotta e quindi la sua punibilità, ma affidata alle linee guida di tossicologia forense richiamate negli allegati della circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero della Salute, prot. n. 11280 dell’11 aprile 2025 e, solo in parte, dall’articolo 187 del codice della strada in relazione alla possibilità di utilizzare la matrice salivare per gli esami di secondo livello con rinvio alle metodiche applicate per gli accertamenti tossicologici forensi (art. 187, c. 2-bis).

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