L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi effettuata in forma ambulante da chi possiede un relativo titolo abilitativo non richiede l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti sempre che il soggetto sia abilitato all’esercizio in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio – Corte di Cassazione, 15 luglio 2015
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