Pacchetto sicurezza 2026

Approfondimento di Massimo Ancillotti

Massimo Ancillotti 9 Febbraio 2026
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E tanto tonò che piovve.
È solo un detto toscano ma è utile per confermare – ma ormai lo sappiamo bene tutti – che il Governo, nella seduta di giovedì 5 febbraio 2026, ha varato un altro (l’ennesimo) pacchetto sicurezza, composto, questa volta, da un decreto-legge, già approvato e di cui si attende solo l’imminente pubblicazione in legge, e da un disegno di legge, di cui invece dovremo parlare ancora a lungo in futuro.

Sia subito detto che la maggior parte delle disposizioni di interesse per la polizia locale sono contenute nei primi articoli del decreto-legge (più o meno i primi 16 articoli), atteso che i restanti articoli (sono 33 nel complesso), sono dedicati in larga parte ad illustrate aspetti organizzativi ed ordinamentali di vari Corpi di polizia nazionale.

Analogamente il disegno di legge – fatta eccezione per i primi 8 articoli contenenti misure (generalmente di natura organizzativa) in materia di sicurezza pubblica ed urbana – privilegia misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.

Insomma, tra i due provvedimenti, composti nel complesso da una sessantina di articoli, più della metà contiene disposizioni di natura organizzativa e ordinamentale dei vari corpi di polizia di Stato, molte delle quali – certamente quelle contenute nel decreto-legge – poco si sposano con la natura emergenziale all’origine dell’attivazione delle procedure legislative descritte dall’articolo 77 Costituzione.

Ma è certo che la materia della sicurezza pubblica in generale e quella della sicurezza urbana in particolare necessitavano per il continuo e preoccupante reiterarsi di gravi fatti, di un intervento legislativo importante.
Il Governo ci ha provato ed anche se onestamente era oggettivamente difficile riuscire ad introdurre misure veramente tali da mitigare, nell’immediato, i segnalati fenomeni di crescente insicurezza pubblica ed urbana, nel complesso le innovative misure introdotte – per lo più anticipate a livello giornalistico, con scarsissima aderenza ai loro effettivi contenuti, come di straordinaria novità ed importanza oggettiva – in realtà poi ad una prima analisi epidermica – che nel prosieguo sottoponiamo in valutazione ai colleghi – non giustificano prognosi particolarmente favorevoli e non sfuggono ad un perdurante giudizio di ampollosità di presentazione cui fa quasi sempre riscontro una sostanziale pochezza di contenuti – che caratterizza questo scorso di legislatura caratterizzato da una strisciante propaganda, cui corrispondono poi a livello politico eccezioni anch’esse caratterizzate da grandi proclami e scarsissimi contenuti, a riprova, ma anche questo lo sappiamo, della sostanziale pochezza del dibattito parlamentare di questi tempi.

Ne è riprova – e qui mi fermo – lo stucchevole dibattito sull’imminente referendum confermativo per la introduzione della legge sulla c.d. separazione delle carriere cui – da una parte e dall’altra – si fanno dire cose che chi scrive non è riuscito davvero a dedurre o individuare all’esito di una lettura meramente tecnica della proposta di legge costituzionale.

Ma tant’è.
Terminato questo breve sfogo metagiuridico, torniamo nel terreno tecnico di nostra competenza e analizziamo i contenuti del decreto-legge in epigrafe indicato in fase di pubblicazione.

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