Sino al 31 dicembre 2009 possono essere accettate, in luogo della CQC per trasporto di cose, le ricevute attestanti la richiesta di rilascio per documentazione della nuova abilitazione. La ricevuta non vale però trasporto professionale di cose fuori dall’ambito nazionale.
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21/10/2009 prot. n. 91180/8.3
Leggi anche
Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti. Analisi critica (IV parte)
Approfondimento di Massino Ancillotti
Massimo Ancillotti
12/06/25
Locazione senza conducente: nuove funzionalità del portale REN per le imprese di trasporto
Circolare Ministero dell’interno 11 giugno 2025, prot.300/STRAD/1/0000017882.U/2025
12/06/25
Notificazione postale: la mancata prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)
Ordinanza Corte di Cassazione 16 maggio 2025, n. 13039
giuseppe carmagnini
11/06/25
Massimo Ancillotti
10/06/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento