Lo stesso comma, tuttavia, esclude categoricamente l’applicazione di tale misura di favore in tutti casi in cui il conducente, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, abbia provocato un sinistro stradale. In questo senso la Cassazione conferma la legittimità nella norma ed eslcude qualsiasi dubbio interpretativo.
Lo stato di ebbrezza esclude sempre la conversione della pena
Nessun dubbio interpretativo per la Cassazione: niente lavori di pubblica utilità
L’art. 186, comma 9 bis, del C.d.S. prevede che le pene detentive e pecunairie previste per il reato di “Guida sotto l’influenza dell’alcool” possano essere convertite dal giudice con quella del lavoro di pubblica utilità (ai sensi e nei limiti di applicazione previsti dal d.lgs.274/2000).
Leggi anche
Per il Tribunale di Catania sono sufficienti l’approvazione e la taratura dei misuratori di velocità
Commento alla sentenza del Tribunale Catania 22 settembre 2025, n. 4601
giuseppe carmagnini
13/10/25
Casi Risolti: notifiche tramite SEND
Spese di raccomandata e doppio pagamento, cosa deve fare l’amministrazione
Massimo Ancillotti
13/10/25
PL Channel: Riforma Codice della Strada – facciamo il punto ad un anno dalla sua emanazione
Nuovo webinar: giovedì 6 novembre 2025, ore 10:00 – 12:00
13/10/25
La Cassazione insiste sull’approvazione come fase propedeutica all’omologazione
Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 1 ottobre 2025, n. 26521
giuseppe carmagnini
10/10/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento