Tra le novità che maggiormente interessavano le attività di istituzionale competenza della polizia locale si segnalava la “penalizzazione”, ossia la trasformazione da illecito amministrativo a illecito penale contravvenzionale della fattispecie di abbandono di rifiuti, deposito incontrollato ovvero ancora immissione nelle acque superficiali o sotterranee in carenza dei titoli autorizzativi di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006.
Nell’occasione non si era mancato di criticare non tanto la scelta di fondo del Legislatore – certamente diretta a potenziare l’impianto reattivo avverso comportamenti comunque lesivi dell’ambiente – quanto l’idea che con una ammenda al posto di una sanzione amministrativa si riesca davvero a perseguire tale obiettivo.
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