La sentenza n. 38276 del 25 novembre 2025, affronta in modo particolarmente nitido la distinzione strutturale e funzionale tra due istituti spesso accostati nella prassi ma radicalmente differenti sul piano giuridico: la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva prevista dall’art. 186 cod. strada. L’occasione è data dalla revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata in sede di decreto penale per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave (lett. c), con conseguente ripristino della pena detentiva e pecuniaria originariamente irrogata, nonché della sospensione condizionale già concessa. A cinque anni dal passaggio in giudicato del decreto, il giudice riteneva non eseguita la sanzione sostitutiva e, senza ulteriori verifiche, imputava l’inerzia al condannato.
L’articolato ricorso deduceva due doglianze, ma la Corte di Cassazione individua nel primo motivo – relativo alla responsabilità dell’avvio della procedura esecutiva del lavoro di pubblica utilità – un profilo assorbente, affermando con nettezza un principio già noto ma qui decisamente rafforzato, secondo il quale quando la pena principale è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, l’onere di attivare il procedimento esecutivo incombe sull’autorità giudiziaria e non sul condannato.
Il fondamento del ragionamento risiede nella natura stessa della sanzione sostitutiva, che non ha alcuna affinità con istituti rimessi all’iniziativa della persona imputata, come accade invece per la messa alla prova di cui agli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen. La messa alla prova è un istituto processuale, attivabile solo su richiesta dell’imputato, che comporta la sospensione del procedimento e l’elaborazione, d’intesa con l’UEPE, di un programma trattamentale comprensivo di attività riparativa e di lavoro di pubblica utilità. L’adesione dell’imputato è condizione necessaria e la protrazione dello stato di inerzia è ragione per rigettare la richiesta o per dichiarare l’esito negativo della prova.
Guida in stato di ebbrezza: differenza tra lavoro di pubblica utilità e messa alla prova
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. IV 25 novembre 2025, n. 38276
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