La sentenza n.38148 del 24/11/2025 affronta con particolare chiarezza la struttura incriminatrice dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada e ribadisce in modo netto la natura del reato di parcheggiatore abusivo, collocandolo nel solco di una giurisprudenza ormai stabile. La Corte sottolinea innanzitutto che la contravvenzione è reato di mera condotta e che il suo perfezionamento non richiede la corresponsione di denaro, né la molestia, né alcuna forma di pressione o costrizione verso gli automobilisti. Quindi, l’elemento discriminante non è l’utilità economica percepita, ma l’esercizio dell’attività in assenza del necessario titolo autorizzatorio. Tale scelta legislativa si inserisce nella logica di tutela del territorio e dell’ordine pubblico urbano, valorizzando la funzione preventiva della fattispecie, la quale intende contrastare fenomeni di occupazione abusiva del suolo pubblico e di gestione impropria dei parcheggi, spesso connotati da microconflittualità, disordine e rischio per la sicurezza. In questo quadro, la Corte chiarisce che nemmeno assume rilievo la natura più o meno organizzata dell’attività, poiché ciò che conta è il comportamento materiale idoneo a manifestare un minimo di ingerimento nell’organizzazione degli spazi di sosta. Il richiamo alle pronunce precedenti, tra cui quelle della Settima Sezione nn. 2884 del 2024, 42035 del 2024 e 24209 del 2024, oltre alla Quarta Sezione n. 91 del 2022, conferma che l’attività di dirigere le manovre dei veicoli, segnalare i posti disponibili o stazionare in modo stabile nell’area di parcheggio integra già di per sé l’esercizio della funzione tipica del parcheggiatore, senza necessità di ulteriori riscontri.
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Parcheggiatore abusivo. Elementi costitutivi dell’illecito penale
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. IV 24 novembre 2025, n. 38148
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