L’individuazione di persone e cose. Il riconoscimento fotografico. Le competenze specifiche della polizia giudiziaria

Approfondimento di Massimo Ancillotti

Massimo Ancillotti 23 Gennaio 2026
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Premessa

Un errore di impostazione che spesso commettono coloro che si affacciano come neofiti nello studio e nell’approccio all’attività di polizia giudiziaria consiste nel ritenere che gli organi di polizia giudiziaria possano porre in essere solo atti e attività espressamente indicati dalla legge. Ovvio che l’affermazione sia giusta, ma ciò che talvolta si dimentica è che il complesso della attività potenzialmente eseguibili dalla polizia giudiziaria non si esaurisce nel compimento di atti tipici descritti ovvero ove sia espressamente citato il riferimento ad agenti od ufficiali di polizia giudiziaria quali titolari del potere di agire. Nel corso di questi approfondimenti sulle attività specifiche di polizia giudiziaria abbiamo più volte evidenziato che, nel diritto processuale penale italiano, opera un principio generale di atipicità dei mezzi di prova: l’articolo 189 c.p.p. stabilisce infatti che, quando venga richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può ammetterla se è idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e se non incide sulla libertà morale della persona.

Se si trasla questo principio nella fase procedimentale delle indagini preliminari, se ne ricava una corrispondente libertà nell’impiego di strumenti di ricerca della prova e di attività meramente investigative, a condizione che tali attività rispettino la libertà morale dell’indagato, ove siano poste in essere dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nell’ambito della rispettiva autonomia operativa.

La corretta lettura combinata degli artt. 55 e 348 c.p.p., unitamente alla cornice di legittimità – pur riferita alle prove – fornita dall’art. 189 c.p.p., costituisce la base del potere della polizia giudiziaria (e, parimenti, del pubblico ministero) di ricorrere a strumenti investigativi e ad atti di indagine atipici.
Si è inoltre visto che, salvo divieti espressi, ciò che è consentito al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari può essere compiuto, in situazioni di urgenza o nelle prime attività investigative, o comunque nei casi previsti dalla legge processuale, anche dalla polizia giudiziaria.

In sostanza, quindi, gli atti e le attività eseguibili dagli organi di polizia giudiziaria non sono solo quelli tipici, espressamente titolati come tali dalla legge, ovvero affidati in modo esplicito alla competenza operativa della polizia giudiziaria, ma sono anche quelli che la legge ritiene, nel rispetto delle regole di atipicità di cui all’articolo 189 c.p.p., idonei a costituire elemento di prova di un fatto o di una circostanza, ovvero ancora quelli che la legge affida in generale al pubblico ministero ma che, per il particolare collegamento operativo e funzionale che lega i due organi, possono essere eseguiti, salvo espressi divieti, anche dalla polizia giudiziaria.
In tal senso deve essere sempre tenuto come cartina al tornasole di ogni attività il contenuto dell’articolo 326 c.p.p., che costituisce la vera chiave di volta delle funzionalità operative della polizia giudiziaria e della sua corretto collocazione nel quadro del procedimento penale e che – nei limiti delle diverse attribuzioni – colloca pubblico ministero e polizia giudiziaria sul medesimo piano operativo nello svolgimento delle indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’azione penale, senza che tra i due organi – e questo assunto deve essere consapevolizzato fin da subito – esista un benché minimo rapporto di subordinazione gerarchica.

Da tali coordinate discendono tre affermazioni di sintesi:
pubblico ministero e polizia giudiziaria sono posti sullo stesso livello, pur con attribuzioni differenti, nello svolgimento delle indagini finalizzate alla delibazione di una notizia di reato;
salvo specifici divieti, pubblico ministero e polizia giudiziaria svolgono (e possono svolgere) le medesime attività di indagine, procedendo alle stesse attività investigative, ancorché la legge indiche solo la figura operativa del pubblico ministero;
• nel processo penale vige un principio di atipicità per cui il giudice (quanto alle prove) e pubblico ministero e polizia giudiziaria (quanto alle attività di indagine) possono utilizzare ogni strumento utile, a condizione che sia salvaguardata la libertà morale del soggetto coinvolto.

Su queste premesse vanno letti ed interpretati tutti gli atti di polizia giudiziaria, comprese, per quanto qui oggi di nostro specifico interesse, le attività di individuazione di persone, cose e altre percezioni sensoriali da parte della polizia giudiziaria, sia su delega del pubblico ministero sia di iniziativa: attività che, per tali soggetti, costituiscono indubbiamente attività atipica.

In passato, pur non sollevandosi dubbi sulla possibilità che gli atti di individuazione di cui all’art. 361 c.p.p. potessero essere eseguiti dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, erano state sollevate perplessità, nel silenzio della normativa di cui agli articoli 347-357 c.p.p., in ordine alla possibilità che tali atti potessero essere eseguiti anche d’iniziativa dalla polizia giudiziaria quali atti atipici rientranti nella generica attività di ricerca e raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole di cui all’articolo 348, comma 1, c.p.p.

Ma è proprio in applicazione dei sopra ricordati principi generali che, ormai in modo consolidato e non più revocabile in dubbio, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la polizia giudiziaria possa, quanto meno prima dell’assunzione delle indagini da parte del pubblico ministero, ovvero successivamente, nei limiti delle direttive impartite, o in applicazione dell’articolo 348, comma 3, c.p.p. eseguire atti di individuazione, anche nella forma del riconoscimento fotografico.
 
 § 1. Gli atti di individuazione in generale

Gli atti di ricognizione (di persone, cose e di tutto ciò che può formare oggetto di percezione sensoriale, come voci, suoni, odori ecc.) costituiscono mezzi di prova tipici e sono disciplinati dagli articoli 213-217 c.p.p.; la loro assunzione avviene nella fase dibattimentale ad opera del giudice nel contraddittorio dialettico tra accusa e difesa.

Nel corso delle indagini preliminari, per finalità sostanzialmente analoghe ed in diretta esecuzione dei principi richiamati in premessa, pubblico ministero e polizia giudiziaria possono compiere i c.d. atti di individuazione, richiamati nell’articolo 361 c.p.p., per i quali non è previsto un particolare apparato formale (a differenza delle ricognizioni).

È significativo osservare sin da subito che il medesimo nucleo operativo assume denominazione e funzione diverse a seconda del soggetto processuale che vi procede:
• in dibattimento l’attività è governata dal giudice, si chiama ricognizione, è mezzo di prova ed è regolata dagli articoli 213-217 c.p.p.;
• nella fase delle indagini preliminari, l’attività svolta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria è qualificata come individuazione di persone o cose, trova disciplina negli articoli 361 e 364, comma 1, c.p.p., ha finalità esclusivamente investigativa e può essere compiuta solo quando risulti necessaria per l’immediata prosecuzione delle indagini.

In termini semplificativi, individuazione (pubblico ministero/polizia giudiziaria) e ricognizione (giudice) sono, nella sostanza, lo stesso atto orientato ad attribuire un’identità a una persona, a una cosa o a un’ulteriore percezione sensoriale; differiscono però in modo marcato quanto a finalità processuale.

Proprio perché l’individuazione – soprattutto quella fotografica frequentemente eseguita dalla polizia giudiziaria – non è regolata in modo puntuale, si suggerisce tradizionalmente di assumere come riferimento, per quanto compatibili, le disposizioni dettate per la ricognizione dagli articoli 213-217 c.p.p.

Alle nostre latitudini operative, per individuazione di persone e cose si intende un’attività atipica d’indagine preliminare, svolta di iniziativa dalla polizia giudiziaria (o su delega del pubblico ministero), diretta a raccogliere dichiarazioni mirate al riconoscimento – anche fotografico – di persone, cose o di qualsiasi oggetto di percezione (un suono, una voce, un profumo, un odore).

Quanto alla spendibilità processuale, si conferma che l’individuazione di persone (inclusa quella fotografica) è pienamente utilizzabile nella fase delle indagini preliminari ed è sottoposta al libero apprezzamento del giudice in dibattimento. Secondo la giurisprudenza prevalente, il riconoscimento/individuazione fotografica può essere anche legittimamente acquisito come prova e i relativi verbali possono essere inseriti nel fascicolo per il giudice ai sensi dell’articolo 431, lett. b), c.p.p.

In conclusione, quando ciò sia necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini:
• pubblico ministero e polizia giudiziaria possono procedere ad atti di individuazione di persone e cose;
• una forma particolare di individuazione di persona, largamente utilizzata dalla polizia giudiziaria, è il riconoscimento fotografico.

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