La Riforma della Corte dei Conti (II parte)

Approfondimento di Massimo Ancillotti

Massimo Ancillotti 27 Gennaio 2026
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Completiamo l’illustrazione – con taglio assolutamente divulgativo – dei contenuti essenziali della legge 1/2026.
Nella prima parte di questo approfondimento abbiamo affrontato la parte di più immediata importanza per la riforma, relativa alla nuova definizione di colpa grave, concentrata nell’articolo 1 con cui il Legislatore ha provveduto a modificare l’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativa alla ridefinizione e maggiore tipizzazione dell’elemento soggettivo della responsabilità contabile.
In questa seconda parte illustriamo brevemente i restanti contenuti della legge concentrandoci solo su quelli che più di altri profilano risvolti di immediata operatività e rinviando per altro ad eventuali futuri approfondimenti.
 
Rapporto tra la definizione di colpa grave e l’attività consultiva della Corte dei Conti

Di un certo interesse, soprattutto per la perimetrazione del profilo soggettivo di colpa grave, l’articolo 2 della legge 1/2026, rubricato attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
Il comma 1 di tale norma dispone che la sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

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