Rifiuto all’etilometro: durata della sospensione della patente di guida

20 Aprile 2015
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di Maurizio Marchi

L’art. 186/7 C.d.S. prevede il comportamento di chi si rifiuta di sottoporsi alle prove per la verifica del tasso alcolemico, rischiando le sanzioni sancite dall’art. 186/2 lettera C che, al terzo periodo prevede “Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata“.
Tutto chiaro? Non proprio, se è dovuta intervenire la Corte di Cassazione Penale sez. IV 13/4/2015 n. 15184 precisando che, mentre nell’ipotesi di tasso alcolemico in terza fascia, quando non è possibile procedere alla confisca, è previsto il raddoppio della sospensione della patente di guida, stessa cosa non è applicabile nell’ipotesi prevista dal 186/7 per rifiuto.

 

La Cassazione ritiene infatti che “Il  rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione“, contenuto nel secondo periodo del comma 7, dell’art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.