Il tema degli accertamenti tecnici su ciclomotori, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici è sempre più attuale per la polizia locale. L’evoluzione tecnologica dei veicoli di micromobilità e la crescente diffusione di mezzi elettrici hanno posto nuovi problemi di verifica della conformità alle prescrizioni di legge, in particolare in materia di velocità massima e potenza del motore.
Per gli operatori, è fondamentale conoscere le corrette modalità di accertamento tecnico e la gestione dei relativi verbali.
Indice
Il caso
Durante l’attività di controllo sul territorio, gli operatori di polizia possono trovarsi nella necessità di accertare se un ciclomotore, un velocipede a pedalata assistita o un monopattino elettrico presenti caratteristiche tecniche non conformi alle prescrizioni di legge, in particolare per quanto riguarda la velocità massima consentita o la potenza nominale del motore elettrico.
Sorge pertanto la questione delle modalità operative per effettuare la prova tecnica, della nomina di un tecnico ausiliario, della redazione del verbale di accertamento e della ripartizione delle spese per il trasporto del veicolo e per la prova sul banco rulli.
La soluzione operativa
Per l’accertamento è possibile ricorrere a un centro di revisione per ciclomotori (per stabilire la potenza nominale continua dei motori elettrici sarebbe però necessaria una specifica perizia), eventualmente previo accordo (noi ad esempio abbiamo un accordo con un centro di revisione che gratuitamente effettua una prova sui rulli), con una nomina del tecnico e la redazione di un verbale ex art 13 della legge 689/81. Ove non si tratti di un accertamento connesso a un reato (ad esempio omicidio stradale), non si procede alla nomina di un ausiliare di PG.
In alternativa, se si tratta di accertamenti svolti durante l’ordinaria attività di pattugliamento con l’auto di servizio, ritengo possibile una prova empirica seguendo il veicolo per un tratto apprezzabile e verificando la velocità con il tachimetro dell’auto, considerato soprattutto che questo misura sempre velocità inferiori a quelle reali come caratteristica prevista in sede di omologazione e che la Cassazione ha ritenuto possibile accertare la velocità anche usando il tachimetro dell’auto di servizio, quando il valore riscontrato è nettamente superiore al limite di legge e ciò anche per l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 142; pertanto, il principio, se vale per l’articolo 142, può ritenersi esteso anche a qualsiasi prova della velocità, sia per dimostrare le violazioni dell’articolo 141, sia per quelle dell’articolo 50, come quelle dell’articolo 52 del codice della strada, sempre che, ripeto, il dato rilevato sia molto superiore a quello di legge. In ogni caso, ove si proceda nell’immediatezza mediante una prova empirica e si disponga il sequestro del veicolo si potrà anche effettuare un accertamento tecnico per un riscontro maggiormente oggettivo, ovvero, la prova empirica potrà costituire la giustificazione per effettuare una prova tecnica.
Se si effettua una prova sul banco rulli non è necessaria una relazione tecnica vera e propria, ma si potrà redigere un verbale dove si darà atto dell’esito riferito dal tecnico, il quale controfirmerà il verbale. Quanto alle spese queste sono a carico del conducente e dell’intestatario del veicolo, ove individuabile, come spese di accertamento; ovviamente, se l’accertamento fosse negativo, ritengo che le spese restino a carico dell’amministrazione, per questo è consigliabile eseguire gli accertamenti ove si abbia un giustificato motivo per ritenere che il veicolo sviluppi una velocità superiore a quella prevista. Si tenga infine conto che i monopattini non hanno una velocità massima per costruzione, ma solo una potenza nominale continua massima e l’obbligo di un selettore impostabile a 6 o 20 km/h.
Come progettare piste ciclabili sicure
Diritti e doveri dei ciclisti dopo la riforma del Codice della Strada (Legge n. 177, del 25/11/2024)
05 Nov 2025 ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30
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Riferimenti normativi aggiornati
Art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 – Accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.
Art. 348 c.p.p. – Attività della polizia giudiziaria (nomina dell’ausiliario solo in caso di reato).
Art. 50 Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) – Velocipedi.
Art. 52 Codice della strada – Ciclomotori.
Art. 141 Codice della strada – Velocità.
Art. 142 Codice della strada – Limiti di velocità.
Le sanzioni del Prontuario CdS
Circolazione con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con caratteristiche diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019
COMMI: Articolo 1, commi 75, 75-quater, 75-undevicies e 75-vicies, legge 27 dicembre 2019, n. 160
SANZIONE: € 200,00 non ammesso se confisca (2)
Da € 200,00 a € 800,00 / Metà del massimo: € 400,00 / Doppio del minimo: € 400,00
Entro 5 giorni: € 140,00 non ammesso se confisca (2)
PUNTI: 0
SANZIONI ACCESSORIE: Confisca del veicolo se il monopattino ha un motore termico o un motore
elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW (2)
CASI
2.1: avente motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 0,5 kW (1)
2.2: dotato di posto a sedere (di altezza non superiore a 54 cm, altrimenti non si applica questa sanzione ma si considera ciclomotore)
2.3: non rispondente alle caratteristiche del decreto 4 giugno 2019 (specificare quali)
2.4: senza il segnalatore acustico
2.5: senza il regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies
2.6: senza la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
NOTE
(1) Potenza. La potenza nominale continua del motore (indicata anche come Rated Power) è la potenza che il motore è in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cioè di normale utilizzo. La potenza massima (indicata anche come Max Power), che può essere erogata per un tempo limitato, in genere, è significativamente più elevata della potenza nominale continua (può essere anche 50%-100% in più). Ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra rubricate occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato (Rated power), eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore (la cui mancanza non integra alcuna violazione).
(2) Pagamento in misura ridotta non ammesso e confisca. Nell’ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca (monopattino con motore termico ovvero con motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 1 kW) il verbale deve essere inviato, entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione, al prefetto della provincia dove la violazione è stata commessa. Per la confisca si seguono le regole generali previste dall’articolo 213 del codice della strada, per cui il veicolo è sottoposto a sequestro e affidato al proprietario, ovvero al conducente, se in grado di assumere la funzione di custode.
Alterazioni per aumentare la potenza nominale continua massima o la velocità dei velocipedi a pedalata assistita
COMMI: Articolo 50, comma 2-ter, secondo periodo
SANZIONE: € 845,00
Da € 845,00 a € 3.382,00 / Metà del massimo: € 1.691,00 / Doppio del minimo: € 1.690,00
Entro 5 giorni: € 591,50
PUNTI: 0
SANZIONI ACCESSORIE: Non previste
CASI
2.1 : aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico oltre 0.25 kW (veicolo non adibito al trasporto merci)
2.2: aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico oltre 0.5 kW (veicolo adibito al trasporto merci)
2.3: consentire al veicolo di sviluppare una velocità superiore a 25 km/h
2.4: consentire al veicolo di sviluppare una velocità superiore a 6 km/h azionando il pulsante per l’attivazione del motore a pedali fermi.
NOTE
(1) Ambito soggettivo. Si tratta di violazioni che possono essere applicate a chiunque esegua le modifiche, quindi, non solo al conducente o al proprietario ma anche, ad esempio, al meccanico che esegue le operazioni di modifica. Anche per questa ipotesi, l’applicazione della sanzione prescinde dalla circolazione del veicolo su strada essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della stessa, la sola operazione di modifica. In caso di circolazione, la violazione può concorrere con quella di cui all’articolo 97 nei confronti del conducente (Ministero dell’interno, circolare prot. n. 300/STRAD/2/22588/U/2022 del 6 luglio 2022).
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