Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 settembre 2025, recante “Procedure per l’installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1.”.
Il decreto aggiorna e coordina la disciplina già esistente per i veicoli “atti al traino”, prevedendo specifiche modalità operative per officine autorizzate, modelli di dichiarazione di idoneità e obblighi di aggiornamento del Documento unico di circolazione e di proprietà (DU).
Indice
Un nuovo quadro tecnico-normativo per i veicoli non atti al traino
Con il decreto 9 settembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) introduce un corpus normativo volto a regolamentare l’installazione di organi di attacco meccanico (come i dispositivi a sfera per ganci leggeri) su veicoli non predisposti dal costruttore per il traino.
La finalità principale del provvedimento è garantire la sicurezza stradale e la coerenza con la normativa europea in materia di omologazione e vigilanza del mercato, in particolare con i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/2144, relativi rispettivamente all’omologazione dei veicoli e ai requisiti di sicurezza generale.
Il decreto si colloca in continuità con precedenti provvedimenti del MIT:
• il DM 8 gennaio 2021, relativo alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e all’aggiornamento della carta di circolazione;
• il DM 19 dicembre 2024, che disciplina le strutture amovibili portabagagli, portasci e portabiciclette.
Il nuovo testo mira dunque a colmare un vuoto normativo per i veicoli “non atti al traino”, ossia quelli che nel Documento unico riportano una massa rimorchiabile pari a zero.
Le definizioni operative e i soggetti coinvolti
Il decreto fornisce una terminologia precisa che chiarisce i soggetti e gli oggetti della nuova disciplina.
Le officine autorizzate sono quelle accreditate presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente e in possesso di un codice identificativo alfanumerico, ai sensi dell’art. 2 del DM 8 gennaio 2021.
Sono quindi abilitate a eseguire le modifiche costruttive disciplinate dall’art. 78 del Codice della Strada, inclusa l’installazione dei ganci di traino.
Gli “organi di attacco meccanico non atti al traino” sono invece definiti come dispositivi a sfera destinati a rimorchi leggeri — con massa a carico non superiore a 750 kg o complessiva (motrice + rimorchio) non oltre le 3,5 tonnellate — conformi al Regolamento UNECE n. 55, che regola l’omologazione dei componenti di accoppiamento meccanico.
Rientrano nella categoria dei “veicoli non atti al traino” gli autoveicoli non progettati per il traino e privi di predisposizione tecnica, individuabili dal Documento unico di circolazione dove è indicata una massa rimorchiabile pari a zero.
Modalità di installazione e obblighi documentali
L’installazione dei dispositivi può avvenire solo su strutture predisposte dal costruttore del veicolo, previa attestazione di idoneità rilasciata dalla casa madre e redatta secondo il modello allegato al decreto.
L’officina autorizzata, una volta completato l’intervento, deve rilasciare una dichiarazione di esecuzione a regola d’arte redatta sul modello approvato dal MIT.
Il decreto richiama in modo esplicito le procedure già stabilite dall’art. 2 del DM 8 gennaio 2021, garantendo continuità amministrativa e coerenza tecnica tra i veicoli predisposti al traino e quelli che ne sono sprovvisti.
Inoltre, si specifica che sugli organi di attacco meccanico non atti al traino possono essere installate solo strutture amovibili — come portabagagli o portabiciclette — conformi al DM 19 dicembre 2024, nel rispetto delle condizioni e dei limiti tecnici ivi indicati.
Aggiornamento del Documento Unico
Il decreto prevede che, una volta effettuata l’installazione, l’intestatario del veicolo debba procedere all’aggiornamento del Documento unico di circolazione e di proprietà (DU).
L’operazione segue le modalità previste dall’art. 3 del DM 8 gennaio 2021, mediante comunicazione alla Motorizzazione e allegazione della documentazione rilasciata dall’officina.
In tal modo, l’amministrazione assicura la tracciabilità delle modifiche costruttive e il corretto inserimento delle informazioni nel sistema informativo del Ministero, con effetti diretti sulla sicurezza, sulla trasparenza dei controlli e sulla certezza giuridica della circolazione stradale.
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