La sentenza n. 31665/2025 interviene in modo sostanziale su un tema che genera un contenzioso seriale in materia di sanzioni per eccesso di velocità e cioè l’ambito applicativo e le modalità di calcolo della c.d. “regola del chilometro” ex art. 25, comma 2, l. n. 120/2010, in relazione ai dispositivi di controllo remoto della velocità installati fuori dai centri abitati. Nel caso concreto, il Tribunale di Ancona aveva annullato il verbale ritenendo non rispettata la distanza minima di un chilometro tra segnaletica di limite (70 km/h) e postazione fissa di controllo, individuando il punto dal quale far partire la misurazione nel secondo cartello ripetitivo posto lungo il tratto, ad una distanza inferiore al chilometro dal dispositivo, ma la Cassazione ribalta l’impostazione, chiarendo criteri e presupposti della disciplina, con riverberi pratici rilevanti per giudici, enti accertatori e difese.
Sul piano normativo, la Corte ricostruisce il combinato di art. 25, comma 2, l. 120/2010 e del d.m. MIT n. 282 del 13 giugno 2017 (capo 7, punti 7.5 e 7.6), evidenziando che:
a) la distanza minima di 1 km dal “segnale che impone il limite di velocità” riguarda esclusivamente controlli a distanza ex art. 4 d.l. n. 121/2002 conv. l. n. 168/2002, effettuati con dispositivi o mezzi tecnici di controllo remoto, e non si applica agli accertamenti “manuali” con presenza in loco degli operatori, in linea con Cass. nn. 32104/2019, 26959/2022, 34508/2023, in relazione al quadro normativo vigente all’epoca del rilevamento (sostanzialmente ampliata con il decreto 11 aprile 2024 che ha esteso e articolato la regola della distanza tra postazione e segnale di limite di velocità, estendendola anche ai controlli in presenza, se organizzati senza contestazione immediata e anche in centro abitato);
b) la distanza va calcolata, rispetto al segnale che introduce il limite differenziato rispetto a quello generale dell’art. 142, comma 1 C.d.S., salvo il caso di intersezioni che impongano la ripetizione della segnaletica: solo in presenza di una o più intersezioni, infatti, il punto 7.5 del decreto prescrive che la distanza minima di un chilometro sia misurata dal segnale ripetuto dopo l’ultima intersezione (fermo restando che se il segnale posto dopo l’intersezione è una ripetizione anche dei segnali delle strade afferenti a quella sottoposta la controllo della velocità, anche tale segnale risulta una mera ripetizione dei precedenti segnali collocati sia sulla strada controllata, sia sui rami di intersezione ad essa afferenti;
c) il punto 7.6 precisa che la “regola del chilometro” non opera rispetto a cartelli meramente ripetitivi di un limite uniforme lungo un tratto privo di intersezioni.
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Velox e controlli su strada
Oggi gran parte delle violazioni in materia di circolazione stradale viene accertata con strumenti elettronici che, di fatto, si sostituiscono all’operatore su strada. Sul piano normativo il legislatore è intervenuto costantemente sul tema, ma in modo spesso non coerente.Da un lato ha ampliato i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, attraverso l’impiego di strumenti debitamente approvati; dall’altro ha introdotto una serie di adempimenti e limitazioni, in particolare per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, che hanno reso estremamente difficoltosa l’attività degli organi di polizia e delle amministrazioni locali.Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle verifiche della taratura, alla quale hanno fatto seguito il D.M. n. 282/2017 e la Direttiva Minniti, siamo giunti alla questione della omologazione dei dispositivi di controllo della velocità (ordinanza Cassazione n. 10505/2024) ed al nuovo Decreto MIT 11.4.2024 (G.U. n. 123 del 28.5.2024) emanato in attuazione dell’articolo 25 della Legge n. 120/2010.Il quadro che ne deriva è caratterizzato da incertezza operativa e incomprensioni procedurali, interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali talvolta difformi tra loro e che, anche per questo, sono la causa dell’insorgere di un contenzioso sempre più intenso e complesso.Questa guida offre un’attenta analisi dell’evoluzione normativa e dei principi generali che regolano l’accertamento e la contestazione delle violazioni mediante i dispositivi tecnologici a disposizione delle Polizie locali, per poi passare all’esame dei singoli casi, alla luce della più affermata giurisprudenza e della prassi ministeriale, mettendo in luce ogni criticità e proponendo le soluzioni più adeguate ai singoli casi.Massimo AncillottiGià comandante di PL laureato in giurisprudenza e avvocato. Autore e coautore di libri e pubblicazioni su CdS, polizia giudiziaria e altre materie di competenza della polizia locale.Giuseppe CarmagniniResponsabile dell’ufficio Contenzioso e supporto giuridico per la PL del Comune di Prato. Autore di libri, monografie, approfondimenti sul CdS, è docente accreditato presso molte scuole regionali.
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