In base alle competenze regolatorie previste dal Codice della strada i limiti di velocità sono stabiliti dallo Stato con la normativa primaria (art. 142, comma 1); rimane agli enti proprietari delle strade la possibilità, previa adeguata istruttoria, di fissare con provvedimento motivato limiti massimi e minimi differenti in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 142, comma 2).
Sulla base di tale quadro normativo devono ritenersi illegittimi i provvedimenti comunali che di fatto introducono un limite minimo di velocità generalizzato e non anche, così come consentito dalla legge, da applicarsi a singole strade presentanti caratteristiche peculiari rispetto ad ogni strada urbana, nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture (da ultimo direttiva n. 4620 del 1° febbraio 2024, mentre gli atti oggetto del ricorso erano stati adottati nella vigenza della direttiva n. 777 del 2006).
Sono queste le conclusioni del TAR Emilia Romagna, SEZ. I, sentenza n. 126 del 20 gennaio 2026.
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Illegittimi i provvedimenti comunali che riducono in modo generalizzato i limiti di velocità
Commento alla sentenza del TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 20 gennaio 2026, n. 126
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